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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03207/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 nella sua qualità di terza interessata (coniuge) avverso la confisca di prevenzione disposta nei confronti del proposto Ulderico Fabozzi, con la quale erano stati confiscati anche immobili ritenuti fittiziamente intestati alla Colella. A sostegno della revocazione la ricorrente ha dedotto elementi probatori ritenuti 'nuovi' o scoperti successivamente alla formazione del giudicato: in particolare l'esistenza di una donazione (titoli cambiari) fatta nel 2002 da Caterina Tarnone (madre della ricorrente) al Fabozzi e l'affermata circostanza dell'effettivo incasso dei titoli, che secondo la difesa proverebbero la legittima disponibilità delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati. La difesa ha sostenuto che, pur preesistenti, tali elementi sono stati incolpevolmente scoperti dopo la chiusura del procedimento di prevenzione e quindi costituirebbero prova nuova ai sensi della normativa richiamata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che gli elementi dedotti dalla ricorrente fossero preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione e che non ricorressero le condizioni di forza maggiore richieste dalle Sezioni Unite per attribuire rilievo a prove preesistenti non dedotte in giudizio. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui non emergeva prova dell'effettivo incasso dei titoli e che, comunque, le circostanze dedotte risultavano inidonee a scardinare il giudicato basato sull'accertata mancanza di risorse proprie della ricorrente per l'acquisto dei beni. Per tali ragioni la revocazione è stata esclusa e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    La norma disciplina la revocazione della prevenzione e richiede, per l'utilizzo di prove non dedotte in primo giudizio, una valutazione rigorosa: prove preesistenti e non dedotte possono essere rilevanti solo in presenza di cause giustificative (forza maggiore) che ne giustifichino la mancata deduzione nel procedimento originario.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai criteri di ammissibilità della revocazione e alla rilevanza delle nuove prove; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di ammissibilità invocati dalla difesa.

  • art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Prevede la revoca della confisca di prevenzione; la sua applicazione è stata interpretata alla luce delle Sezioni Unite per escludere la revoca basata su elementi preesistenti non dedotti in assenza di forza maggiore.

  • Sentenza S.U. n. 2648 del 10/07/2025 (Scinardo)

    «la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore»

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la mera esistenza di elementi preesistenti non basta per ottenere la revocazione: occorre dimostrare che la mancata deduzione in primo grado è stata determinata da forza maggiore, altrimenti la richiesta è inammissibile.

  • Sentenza S.U. n. 14991 del 11/04/2006 (De Pascalis)

    la forza maggiore è «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile e, in ultima analisi, inevitabile»

    Definizione giurisprudenziale della nozione di forza maggiore applicabile alla valutazione dell'ammissibilità di prove preesistenti non dedotte: solo eventi irresistibili e inevitabili possono giustificare la mancata deduzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha pronunciato la condanna della ricorrente alle spese ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • La revoca di una confisca di prevenzione non può fondarsi su prove che erano già esistenti al momento della definizione del procedimento, salvo che la loro mancata emersione sia giustificata da una reale forza maggiore.
  • La 'forza maggiore' richiama un evento irresistibile e inevitabile; spiegazioni su ritardi o scoperte successive devono dimostrare concretamente tale carattere, non bastano argomentazioni generiche sul ritrovamento tardivo di documenti.
  • Elemento preesistente ma non dedotto nel giudizio originario richiede al proponente della revocazione non solo di dimostrare l'esistenza della prova, ma anche la sua decisiva valenza probatoria rispetto al giudicato; prove marginali o non decisive non scardinano il giudicato.
  • Le corti valutano sia la tempestività sia la concretezza della prova (es. prova dell'effettivo incasso di titoli): l'esistenza formale di atti di donazione non è automaticamente idonea a dimostrare la legittima disponibilità di risorse.
  • In casi analoghi è necessario raccogliere e documentare esaurientemente non solo l'elemento materiale (documenti), ma anche la dimostrazione del perché non sia stato possibile produrli prima (prove della forza maggiore), e l'incidenza probatoria decisiva sul giudicato.
  • Il rigetto comporta spesso condanna alle spese: va valutato il rapporto costi-benefici di un'azione di revocazione quando le prove proposte sono preesistenti e non manifestamente decisive.

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