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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29712/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria relativa a un avviso di accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione delle cartelle), con istanze del 28 febbraio 2017 e del 7 maggio 2018 che includevano anche il carico relativo all’avviso di accertamento oggetto di causa. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi l’efficacia processuale della rinuncia al ricorso, la necessità o meno di accettazione della controparte, le conseguenze sulle spese e l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso rispettava i requisiti di forma, era stata presentata prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dai difensori del contribuente e notificata all’Avvocatura generale dello Stato. Ha quindi affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio idoneo a produrre l’estinzione del processo indipendentemente dall’accettazione della controparte, che rileva solo ai fini delle spese. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ha compensato integralmente le spese tra le parti e ha escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme previste dal codice di rito; se validamente proposta, determina l'estinzione del processo di cassazione anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    Dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso.

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione quando interviene rinuncia valida al ricorso.

  • art. 391, terzo comma, c.p.c.

    la richiesta di fissazione dell’udienza, a sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., non ha carattere impugnatorio

    La richiesta di fissazione dell'udienza non comporta obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato perché non ha natura impugnatoria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta nelle forme di legge, produce l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte; l'accettazione assume rilievo soltanto ai fini delle spese.
  • L'atto di rinuncia al ricorso è idoneo a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione, è sufficiente che la rinuncia sia sottoscritta dai difensori, depositata tempestivamente e notificata alle controparti secondo le forme previste.
  • La richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c. non ha carattere impugnatorio e non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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