Cassazione Civile, Ordinanza n. 29712/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria relativa a un avviso di accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione delle cartelle), con istanze del 28 febbraio 2017 e del 7 maggio 2018 che includevano anche il carico relativo all’avviso di accertamento oggetto di causa. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi l’efficacia processuale della rinuncia al ricorso, la necessità o meno di accettazione della controparte, le conseguenze sulle spese e l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso rispettava i requisiti di forma, era stata presentata prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dai difensori del contribuente e notificata all’Avvocatura generale dello Stato. Ha quindi affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio idoneo a produrre l’estinzione del processo indipendentemente dall’accettazione della controparte, che rileva solo ai fini delle spese. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ha compensato integralmente le spese tra le parti e ha escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme previste dal codice di rito; se validamente proposta, determina l'estinzione del processo di cassazione anche senza accettazione della controparte.
art. 391 c.p.c.
Dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione quando interviene rinuncia valida al ricorso.
art. 391, terzo comma, c.p.c.
la richiesta di fissazione dell’udienza, a sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., non ha carattere impugnatorio
La richiesta di fissazione dell'udienza non comporta obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato perché non ha natura impugnatoria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta nelle forme di legge, produce l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte; l'accettazione assume rilievo soltanto ai fini delle spese.
- L'atto di rinuncia al ricorso è idoneo a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione, è sufficiente che la rinuncia sia sottoscritta dai difensori, depositata tempestivamente e notificata alle controparti secondo le forme previste.
- La richiesta di fissazione dell'udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c. non ha carattere impugnatorio e non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →