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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05971/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato emesso nei confronti di una società che, nel giudizio amministrativo davanti al TAR Lazio relativo a una gara pubblica per l’affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa, aveva inizialmente impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara e successivamente aveva proposto motivi aggiunti contro il diverso provvedimento di aggiudicazione in favore di altro operatore. La commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che i motivi aggiunti non avessero ampliato il thema decidendum, e la decisione era stata confermata in appello. Il Segretariato generale della giustizia amministrativa ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, sostenendo che l’impugnazione con motivi aggiunti di un atto autonomamente lesivo e diverso da quello originariamente gravato integrasse una nuova domanda, tale da determinare un ampliamento considerevole dell’oggetto del giudizio e quindi il sorgere di un ulteriore contributo unificato. Deduce inoltre che i motivi aggiunti non si sarebbero limitati a contestare invalidità derivate, ma avrebbero introdotto nuove censure sull’ammissione dell’aggiudicataria e una nuova parte controinteressata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso il pagamento di un ulteriore contributo unificato, perché dai fatti accertati emergeva che i motivi aggiunti contenevano le stesse sostanziali ragioni del primo ricorso, senza modifica o ampliamento dell’oggetto della controversia. La Corte ha richiamato il principio, anche in chiave euro-unitaria, per cui il contributo aggiuntivo è dovuto solo quando i motivi aggiunti determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum; in difetto, il presupposto impositivo non sussiste. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui contestava l’accertamento di fatto sull’interpretazione degli atti processuali, poiché tale doglianza avrebbe dovuto essere articolata come violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale con specifica indicazione dei passaggi erroneamente interpretati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, e la Corte ha altresì applicato la condanna ex art. 96 c.p.c. e la sanzione prevista per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1

    "Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"

    Il contributo unificato aggiuntivo è dovuto per i motivi aggiunti solo se essi introducono domande nuove e determinano un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia già pendente.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 43

    La disposizione distingue tra motivi aggiunti che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte e motivi aggiunti che introducono domande nuove connesse a quelle già proposte.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 120, comma 7

    "I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti"

    Nei giudizi relativi alle procedure di affidamento, i nuovi atti della medesima procedura vanno impugnati con motivi aggiunti.

  • Direttiva 89/665/CEE, art. 1

    La percezione di tributi giudiziari multipli è compatibile con il diritto UE solo se i diversi ricorsi o motivi aggiunti hanno oggetti effettivamente distinti e comportano un ampliamento considerevole della controversia.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47

    L’obbligo di pagare tributi giudiziari cumulativi non può compromettere l’accessibilità della tutela giurisdizionale e il principio di effettività.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha richiamato il procedimento di decisione accelerata e la disciplina della definizione conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"; "Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000"

    La definizione del giudizio conforme alla proposta può giustificare la condanna per abuso del processo e la sanzione pecuniaria in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La contestazione dell’interpretazione degli atti processuali richiede la specifica deduzione della violazione dei criteri ermeneutici o del vizio motivazionale, con indicazione delle parti dell’atto e delle considerazioni del giudice asseritamente errate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorrente è un’amministrazione dello Stato che paga tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini del contributo unificato nel processo amministrativo, i motivi aggiunti rilevano come presupposto impositivo solo se introducono domande nuove o determinano un considerevole ampliamento dell’oggetto del giudizio già pendente.
  • Non è decisiva la distinzione formale tra motivi aggiunti "propri" e "impropri": ciò che conta è l’effettiva autonomia dell’atto impugnato e l’ampliamento sostanziale del thema decidendum.
  • Quando i nuovi atti impugnati sono collegati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con l’atto originario, e i motivi aggiunti si limitano a sviluppare la medesima vicenda, il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto.
  • La censura contro l’interpretazione degli atti processuali è inammissibile se non viene dedotta specificamente come violazione dei criteri ermeneutici o come vizio motivazionale, indicando i passaggi dell’atto e della decisione ritenuti erronei.
  • La decisione conforme alla proposta resa nel procedimento accelerato può legittimare la condanna per abuso del processo ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con liquidazione equitativa della somma dovuta alla controparte e alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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