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Sentenza

Sentenza n. 3205/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a-della determina n.5 del 23.02.2026 la Qualiano Multiservizi Srl con cui sono stati proclamati i vincitori del concorso per n°3 autisti; b)d ella determina n°6 del 24/02/2026 di rettifica della determina n°05 del 23.02.2026; c) d e l verbale N°20 DEL 02/02/2026 della Commissione Giudicatrice della prova pratica; d)della determina n. 37 del 03.06.2025, la Qualiano Multiservizi Srl ha provveduto alla nomina dei tre membri della commissione per la valutazione dei candidati e) del verbale n.13 del 30.06.2025 con cui la commissione esaminatrice dopo aver differito la prova orale all ‘esito della prova pratica ha previsto i criteri di calcolo del punteggio della prova pratica f) del verbale n. 21 del 03.02.2026 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale g) del verbale n°18 bis di asserita determinazione dei criteri della prova pratica; h) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice; i)di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti dal ricorrente; j) nonché per l annullamento degli eventuali atti e contratti adottati a seguito della procedura concorsuale de qua, non conosciuti dal ricorrente in parte qua la determina n. 22 del 21.11.2024 la Qualiano Multiservizi S.r.l. ha indetto una selezione di personale per l'assunzione a tempo indeterminato di: n. 13 addetti allo spazzamento ed alla raccolta, area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari livello j ; n. 3 autisti in possesso di patente c e cqc, area conduzione mezzi livello 3b Nonché per l illegittimità del diniego all ‘istanza di accesso agli atti nella parte in cui la Qualiano Multiservizi ha negato al ricorrente l ‘ostensione dei verbali della Commissione attinenti alla valutazione dei titoli e dei risultati delle prove pratiche dei candidati al ruolo di autisti Nonché per il risarcimento dei danni

Giustizia amministrativa202602655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di tre autisti, inclusi la proclamazione dei vincitori, la rettifica, i verbali della commissione, la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale e il parziale diniego di accesso agli atti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dalla società per l'assunzione di tre autisti, deducendo vizi di legittimità ed eccesso di potere, in particolare l'illegittima composizione della commissione giudicatrice e la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica. Ha inoltre contestato il diniego parziale di accesso ai verbali relativi alla valutazione dei titoli e ai risultati delle prove pratiche degli altri candidati, soprattutto dei vincitori e degli idonei. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la procedura era finalizzata all'instaurazione di rapporti di lavoro privato alle dipendenze di una società di capitali, sebbene interamente partecipata da un ente locale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare i vizi dedotti contro la procedura selettiva. Ha ritenuto che le società di capitali interamente pubbliche, quanto ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, siano soggette alle regole del diritto privato e non siano pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. 165/2001. Di conseguenza, l'eccezione prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali riguarda le selezioni finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non quelle dirette alla costituzione di rapporti di lavoro privato con una società di capitali. Il giudice ordinario potrà eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la società aveva depositato gli atti della procedura e comunicato la graduatoria e l'elenco dei partecipanti in esecuzione del decreto cautelare. Eventuali documenti ulteriormente mancanti potranno essere richiesti davanti al giudice ordinario. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

    La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda le selezioni finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non si estende alle selezioni svolte da società di capitali, anche interamente pubbliche, per instaurare rapporti di lavoro privato.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001

    Una società di capitali interamente partecipata da enti locali non è, ai fini del regime del rapporto di lavoro, una pubblica amministrazione destinataria della disciplina concorsuale pubblicistica prevista dal decreto legislativo.

  • art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016

    Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale

    La disposizione conferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica.

  • art. 11 c.p.a.

    Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità previste per la translatio iudicii, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale svolte da società di capitali interamente partecipate da enti pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la società resta soggetta, nei rapporti con i dipendenti, alle regole del diritto privato.
  • La giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 presuppone che la selezione sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non è sufficiente che il datore di lavoro sia una società interamente pubblica.
  • Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 175/2016, le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica restano devolute al giudice ordinario, il quale può disapplicare gli atti amministrativi presupposti eventualmente illegittimi.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda.
  • La domanda di accesso perde la propria attualità quando l'amministrazione o la società resistente, in esecuzione di un ordine giudiziale, mette a disposizione gli atti richiesti e comunica gli elementi documentali oggetto dell'istanza; la relativa controversia può essere dichiarata cessata nel giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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