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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 20858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza di accoglimento dell'appello dell'A.E. contro la pronuncia di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA 2007) fondato su verifiche fiscali e su documentazione extracontabile rinvenuta presso la società (files elettronici, prospetti cartacei, ordini, copie di assegni). La società deduceva vizi di motivazione della CTR, mancata considerazione di specifici documenti prodotti in primo grado, violazioni degli artt. 39 DPR 600/1973, 2697 e 2727 c.c., nonché errori procedurali e di quantificazione (riconoscimento dei costi, determinazione IVA, imputazione temporale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: la CTR ha motivato congruamente l'accertamento basandosi su documentazione extracontabile trovata presso la contribuente, valida come "contabilità in nero" ai fini dell'art. 39 DPR 600/1973 se caratterizzata da gravità, precisione e concordanza; la contribuente non ha esibito in cassazione i documenti il cui mancato esame veniva lamentato, rendendo inammissibili alcune doglianze per difetto di specificità; la eccezione sollevata dall'A.E. in appello per la prima volta non è stata ritenuta motivo decisivo capace di inficiare il procedimento logico-inferenziale seguito dalla CTR. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le scritture extracontabili (contabilità "in nero", appunti, files, prospetti) possono costituire elemento indiziario valido ai fini dell'accertamento se presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; autorizzano un procedimento logico-inferenziale per la quantificazione del reddito non dichiarato, salvo prova contraria del contribuente.

  • artt. 2697 e 2727 c.c.

    Richiamati in relazione ai criteri e all'onere della prova: la formazione della presunzione e la necessità che il giudizio probatorio sia supportato da elementi tali da ritenersi gravi, precisi e concordanti; incombe poi al contribuente l'onere di fornire prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 e n. 4 c.p.c.

    Norme che regolano i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati motivi per carenza di specificità o per tentativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice di merito, nonché rigettato censure di errori in procedendo quando non adeguatamente specificati.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio di capacità contributiva (deduzione di costi), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa al mancato riconoscimento di costi poiché le eccezioni non erano correttamente riproposte in appello e non emergenti nel modo rilevante per cassazione.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    Riferimento alla nozione di scritture contabili: nella nozione legale vanno ricomprese anche documentazioni che registrino quantitativamente atti d'impresa, per cui elementi extracontabili possono rientrare nella nozione di scritture ai fini probatori.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente (files, appunti, prospetti, ordini, copie di assegni) può essere considerata "contabilità in nero" e costituire base valida per un accertamento fiscale se presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è necessario che si tratti di scritture formalmente tenute ai sensi delle norme contabili.
  • Una volta ricostruito l'elemento indiziario grave, preciso e concordante, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve fornire prova contraria adeguata e specifica; mere contestazioni generiche possono risultare inidonee.
  • In Cassazione le censure che lamentano omissioni di valutazione o la presenza di documenti vanno operate con specificità: è necessario riprodurre o indicare nel ricorso il contenuto essenziale dei documenti che si assume non siano stati valutati; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Le eccezioni sollevate per la prima volta in appello dall'Amministrazione possono essere valutate se inserite nel più ampio contesto probatorio e non costituenti l'unico fondamento della decisione; la Corte valuta la portata effettiva della nuova deduzione e se questa sia decisiva o meramente accessoria al procedimento logico-inferenziale.
  • Le doglianze riguardanti errori di computo (IVA, imputazione temporale, riconoscimento costi) devono risultare chiaramente riproposte e provate nel grado di appello e in cassazione; eccezioni non puntualmente specificate o non supportate documentalmente sono difficilmente accolte.
  • Il PVC (verbale di constatazione) è atto endoprocedimentale: la sua mera richiamata nei successivi atti non esclude la necessità di produrre, se contestata, la documentazione che ne costituisce il presupposto probatorio.

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