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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura privata accreditata nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il S.S.N. nell'anno 2010, sulla base del contratto annuale stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1999. In primo grado l'opposizione del S.S.N. era stata rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile il c.d. tariffario "Mix" del d.m. 7 novembre 1991 e non il tariffario "Bindi". La corte d'appello, invece, ha accolto l'appello dell'azienda sanitaria, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha rigettato la domanda, affermando che il tariffario "Bindi" era stato richiamato dal contratto e che la legge n. 296/2006 ne aveva disposto la reviviscenza, con conseguente mancata prova del credito. Il ricorso per cassazione censura tale decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372, 2709, 2710 e 2720 c.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 1, comma 796, legge n. 296/2006, sostenendo: (i) che il tariffario "Bindi" non era più operante per le prestazioni rese nel 2010, perché la reviviscenza legislativa era limitata al triennio 2007-2009; (ii) che la sottoscrizione del contratto avrebbe integrato una ricognizione del credito e del budget concordato per l'annualità 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, perché l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 è applicabile solo al triennio 2007-2009 e non alle prestazioni sanitarie erogate dal 31 dicembre 2009 in poi. Poiché le prestazioni oggetto di causa erano state rese nel 2010, la Corte ha ritenuto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato il tariffario "Bindi" e ha affermato che doveva invece applicarsi il d.m. 7 novembre 1991. Ha quindi cassato la sentenza della corte territoriale in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1999

    costituisce il fondamento normativo del contratto annuale di accreditamento/convenzionamento per le prestazioni sanitarie rese da struttura privata al S.S.N.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di interpretazione del contratto, ma non specificamente scrutinato nel merito oltre il rilievo della decisività del dato temporale

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro sull'efficacia vincolante del contratto, senza autonoma ratio decisoria

  • art. 2709 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al valore probatorio delle scritture contabili, senza specifica autonomia nella decisione

  • art. 2710 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al valore probatorio delle scritture contabili, senza specifica autonomia nella decisione

  • art. 2720 c.c.

    richiamato come base della tesi difensiva secondo cui la sottoscrizione del contratto integrerebbe ricognizione del credito, ma la Corte non esamina tale profilo perché assorbito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come vizio dedotto, senza autonoma decisione sul punto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come vizio dedotto, senza autonoma decisione sul punto

  • art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006

    la disposizione è interpretata come efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009, con inapplicabilità alle prestazioni sanitarie rese dal 31 dicembre 2009 in poi

  • d.m. 7 novembre 1991

    indicato come tariffario applicabile alle prestazioni rese nel 2010, in luogo del tariffario Bindi

  • d.m. 22 luglio 1996

    indicato come c.d. tariffario Bindi, non applicabile alle prestazioni del 2010 secondo il principio affermato dalla Corte

Massime di principio

  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 opera soltanto entro il limite temporale espressamente previsto, cioè per il triennio 2007-2009.
  • Per le prestazioni sanitarie rese dopo il 31 dicembre 2009 non può applicarsi il c.d. tariffario Bindi, dovendosi fare riferimento al tariffario precedente vigente, se non diversamente disposto da una fonte normativa successiva.
  • Quando la controversia dipende dall'individuazione del tariffario applicabile, il dato temporale di erogazione delle prestazioni è decisivo e può da solo determinare l'erroneità della sentenza di merito.
  • Se il primo motivo di ricorso investe la corretta individuazione della disciplina tariffaria applicabile ed è accolto perché dirimente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
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IstitutiOnere della provaGiudicato

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