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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Frosinone del 02.09.2025, riferimento pratica P- FR/L/Q/2025/100556, avente ad oggetto la revoca del nulla osta rilasciato in data 06.04.2025 con il contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da Crecco Marco in favore del Sig. BAHADDOU AHMED, diretto ad entrambe le parti e notificato dalla P.A. in data 02.09.2025, mediante deposito telematico nell'area riservata sul portale ministeriale, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto allo stesso;

Giustizia amministrativa202501006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Frosinone che aveva revocato il nulla osta rilasciato e contestualmente respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata in favore di un cittadino straniero. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Nella fase procedimentale antecedente alla revoca, l'Amministrazione aveva richiesto, mediante preavviso di revoca, la produzione di una dichiarazione e di altra documentazione ritenute necessarie per verificare l'assenza di una causa di irricevibilità della domanda ai sensi dell'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998. Dagli atti non risultava che tale dichiarazione fosse stata prodotta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris. In sede di sommario esame, il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione richiesta fosse necessaria per escludere una causa di irricevibilità della domanda e che, non essendo stata prodotta, non emergessero elementi sufficienti a fondare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso nel merito. Non è stata quindi sospesa l'efficacia del provvedimento prefettizio impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998

    E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.

    La norma individua cause di irricevibilità della richiesta di nulla osta al lavoro e rende necessaria la prova dell'assenza della causa ostativa pertinente; nella fase cautelare, la mancata produzione della dichiarazione richiesta per tale verifica esclude il fumus boni iuris.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela interinale, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un provvedimento relativo al nulla osta al lavoro, la mancata produzione della dichiarazione richiesta dall'amministrazione per verificare l'assenza di una causa di irricevibilità della domanda può escludere il fumus boni iuris, quando dagli atti non emerga altrimenti l'insussistenza della causa ostativa.
  • L'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998 qualifica come irricevibili le richieste di nulla osta al lavoro presentate da un datore di lavoro che, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno relativo a una precedente richiesta, salvo prova di una causa non imputabile, nonché le richieste presentate da chi sia destinatario di determinati provvedimenti penali per i reati indicati dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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