Cassazione Penale, Sentenza n. 08550/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rifiutato l'ammissione alla liberazione condizionale per mancato riscontro del "sicuro ravvedimento" e dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata istruttoria sul regime delle obbligazioni civili emesse all'estero e per presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione a pretese risarcitorie straniere (richiamo alla Convenzione di Strasburgo e al riconoscimento della sentenza statunitense); 2) errata valutazione del ravvedimento ai sensi dell'art. 176 c.p.; 3) manifesta illogicità della motivazione rispetto alle relazioni trattamentali e all'osservazione intramuraria, nonché al fatto che il ricorrente disponeva di circa 30.000 euro non messi a disposizione per eventuali risarcimenti e che erano intervenuti fattori sopravvenuti (approvazione per lavoro esterno e nuova relazione trattamentale).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il rilievo sulla giurisdizione estera, evidenziando che la questione decisiva è la mancanza di una offerta concreta di risarcimento da parte del condannato e non l'assenza di una sentenza risarcitoria estera. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato il materiale probatorio (relazioni trattamentali e osservazione intramuraria) e ha motivato adeguatamente la mancata individuazione di un "sicuro ravvedimento", rilevando l'assenza di tentativi di riparazione o di empatia verso i familiari della vittima nonché l'inerzia rispetto alla somma disponibile. La Corte ha inoltre ricordato che fatti sopravvenuti dopo il provvedimento impugnato non sono rilevabili in sede di legittimità e che la Corte di cassazione non può rivedere i fatti e le valutazioni di merito se congrue e non contraddittorie.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen. (liberazione condizionale)
La nozione di "sicuro ravvedimento" richiede una valutazione complessiva delle condotte esteriorizzate dal condannato, comprensiva di eventuali atti riparatori e della volontà di attenuare le conseguenze del reato; assenza di offerta risarcitoria concreta può integrare motivo per ritenere l'assenza del ravvedimento.
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (21/03/1983)
ratificata con legge n. 334 del 25/07/1988
Le pene eseguite in Italia dopo trasferimento sono regolate secondo la legge dello Stato di esecuzione, ma l'adattamento tiene conto dei benefici già fruiti all'estero; non impedisce al giudice italiano di valutare, nel procedimento di liberazione condizionale, la concreta disponibilità e l'uso di risorse per eventuali riparazioni.
artt. 9 e 10 Convenzione di Strasburgo
Riferimento al regime di prosecuzione dell'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione; non implica automatica esclusione della valutazione del ravvedimento secondo criteri italiani.
art. 738 cod. proc. pen.
Nel riconoscimento di sentenze straniere le pene sono eseguite secondo la legge italiana; principio usato per spiegare i limiti della sovrapposizione tra norme straniere e valutazioni italiane sull'esecuzione.
art. 735 comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di aggravamento della pena irrogata all'estero in sede di adattamento per l'esecuzione in Italia; principio richiamato a corollario della corretta applicazione delle norme sul trasferimento.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi devono essere specifici e attinenti ai vizi di legge riconosciuti dal rimedio.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità quando le censure non sono correlate alle ragioni argomentate dal giudice di merito; usato per dichiarare inammissibile la doglianza generica sulla giurisdizione e sulle norme straniere.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai soli punti necessari per la decisione; richiamato per il rispetto dei limiti di sintesi della motivazione.
art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354
disciplina i programmi di lavoro esterno; richiamata come elemento sopravvenuto (approvazione del lavoro esterno) che tuttavia non poteva essere valutato in sede di cassazione perché successivo al provvedimento impugnato.
art. 1 e art. 20 cod. proc. pen.
Norme sulla giurisdizione penale richiamate dal ricorrente per sostenere limiti alla valutazione di atti formati all'estero; la Corte ha ritenuto che tali ragioni non escludono la valutazione italiana del ravvedimento e della disponibilità a riparare.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in correlazione alla Convenzione per sostenere limiti di applicazione; la Corte non ha ritenuto tale richiamo idoneo a mutare la valutazione del ravvedimento.
Massime di principio
- La valutazione del "sicuro ravvedimento" per la liberazione condizionale è complessiva: non basta la partecipazione a programmi rieducativi, occorre prova di una reale e stabile rivisitazione critica del comportamento criminoso, anche tramite atti riparatori concreti.
- La semplice disponibilità di somme (es. liberalità di terzi depositate sul conto) non sostituisce una formale offerta risarcitoria; il giudice può considerare l'assenza di un'offerta come indice di mancato ravvedimento.
- Nel caso di sentenze straniere riconosciute e trasferimento in Italia, l'esecuzione è regolata secondo la legge italiana; la questione delle obbligazioni civili estere rileva solo nella misura in cui incida sulla concreta possibilità e volontà del condannato di riparare.
- Fatti o documenti sopravvenuti dopo il provvedimento impugnato non sono apprezzabili dalla Corte di cassazione per riformare la decisione di merito; tali elementi devono essere prodotti e valutati nel merito prima dell'impugnazione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riedeterminare il valore probatorio degli atti e nel riconsiderare i fatti ove la motivazione del giudice di merito sia congrua e priva di contraddittorietà.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08386/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08388/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08390/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08391/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08393/2026 del 04/03/2026
- Sentenza penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08395/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →