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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08550/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rifiutato l'ammissione alla liberazione condizionale per mancato riscontro del "sicuro ravvedimento" e dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata istruttoria sul regime delle obbligazioni civili emesse all'estero e per presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione a pretese risarcitorie straniere (richiamo alla Convenzione di Strasburgo e al riconoscimento della sentenza statunitense); 2) errata valutazione del ravvedimento ai sensi dell'art. 176 c.p.; 3) manifesta illogicità della motivazione rispetto alle relazioni trattamentali e all'osservazione intramuraria, nonché al fatto che il ricorrente disponeva di circa 30.000 euro non messi a disposizione per eventuali risarcimenti e che erano intervenuti fattori sopravvenuti (approvazione per lavoro esterno e nuova relazione trattamentale).

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il rilievo sulla giurisdizione estera, evidenziando che la questione decisiva è la mancanza di una offerta concreta di risarcimento da parte del condannato e non l'assenza di una sentenza risarcitoria estera. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato il materiale probatorio (relazioni trattamentali e osservazione intramuraria) e ha motivato adeguatamente la mancata individuazione di un "sicuro ravvedimento", rilevando l'assenza di tentativi di riparazione o di empatia verso i familiari della vittima nonché l'inerzia rispetto alla somma disponibile. La Corte ha inoltre ricordato che fatti sopravvenuti dopo il provvedimento impugnato non sono rilevabili in sede di legittimità e che la Corte di cassazione non può rivedere i fatti e le valutazioni di merito se congrue e non contraddittorie.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen. (liberazione condizionale)

    La nozione di "sicuro ravvedimento" richiede una valutazione complessiva delle condotte esteriorizzate dal condannato, comprensiva di eventuali atti riparatori e della volontà di attenuare le conseguenze del reato; assenza di offerta risarcitoria concreta può integrare motivo per ritenere l'assenza del ravvedimento.

  • Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (21/03/1983)

    ratificata con legge n. 334 del 25/07/1988

    Le pene eseguite in Italia dopo trasferimento sono regolate secondo la legge dello Stato di esecuzione, ma l'adattamento tiene conto dei benefici già fruiti all'estero; non impedisce al giudice italiano di valutare, nel procedimento di liberazione condizionale, la concreta disponibilità e l'uso di risorse per eventuali riparazioni.

  • artt. 9 e 10 Convenzione di Strasburgo

    Riferimento al regime di prosecuzione dell'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione; non implica automatica esclusione della valutazione del ravvedimento secondo criteri italiani.

  • art. 738 cod. proc. pen.

    Nel riconoscimento di sentenze straniere le pene sono eseguite secondo la legge italiana; principio usato per spiegare i limiti della sovrapposizione tra norme straniere e valutazioni italiane sull'esecuzione.

  • art. 735 comma 3 cod. proc. pen.

    Divieto di aggravamento della pena irrogata all'estero in sede di adattamento per l'esecuzione in Italia; principio richiamato a corollario della corretta applicazione delle norme sul trasferimento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi devono essere specifici e attinenti ai vizi di legge riconosciuti dal rimedio.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità quando le censure non sono correlate alle ragioni argomentate dal giudice di merito; usato per dichiarare inammissibile la doglianza generica sulla giurisdizione e sulle norme straniere.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione ai soli punti necessari per la decisione; richiamato per il rispetto dei limiti di sintesi della motivazione.

  • art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354

    disciplina i programmi di lavoro esterno; richiamata come elemento sopravvenuto (approvazione del lavoro esterno) che tuttavia non poteva essere valutato in sede di cassazione perché successivo al provvedimento impugnato.

  • art. 1 e art. 20 cod. proc. pen.

    Norme sulla giurisdizione penale richiamate dal ricorrente per sostenere limiti alla valutazione di atti formati all'estero; la Corte ha ritenuto che tali ragioni non escludono la valutazione italiana del ravvedimento e della disponibilità a riparare.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in correlazione alla Convenzione per sostenere limiti di applicazione; la Corte non ha ritenuto tale richiamo idoneo a mutare la valutazione del ravvedimento.

Massime di principio

  • La valutazione del "sicuro ravvedimento" per la liberazione condizionale è complessiva: non basta la partecipazione a programmi rieducativi, occorre prova di una reale e stabile rivisitazione critica del comportamento criminoso, anche tramite atti riparatori concreti.
  • La semplice disponibilità di somme (es. liberalità di terzi depositate sul conto) non sostituisce una formale offerta risarcitoria; il giudice può considerare l'assenza di un'offerta come indice di mancato ravvedimento.
  • Nel caso di sentenze straniere riconosciute e trasferimento in Italia, l'esecuzione è regolata secondo la legge italiana; la questione delle obbligazioni civili estere rileva solo nella misura in cui incida sulla concreta possibilità e volontà del condannato di riparare.
  • Fatti o documenti sopravvenuti dopo il provvedimento impugnato non sono apprezzabili dalla Corte di cassazione per riformare la decisione di merito; tali elementi devono essere prodotti e valutati nel merito prima dell'impugnazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel riedeterminare il valore probatorio degli atti e nel riconsiderare i fatti ove la motivazione del giudice di merito sia congrua e priva di contraddittorietà.

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