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Sentenza

Sentenza n. 5008/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: “a) dell’Ordinanza Dirigenziale n.7 del 13.01.2023, notificata in pari data; b) degli atti in essa richiamati ed in particolare: b/bis) del rapporto tecnico prot.n.364/2023; del verbale di sopralluogo del 10.11.2022; della nota Comando P.M. n.690 del 05.01.2023 ed allegato verbale di violazione amministrativa ex d.p.r. n.114/1998; c) di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 luglio 2025: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “d) dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Vico Equense, Settore Antiabusivismo, n. 174 del 17.06.2025, notificata in data 19.06.2025; e) degli atti in essa richiamati ed in particolare: e/bis) del rapporto tecnico prot.n.364/2023; del verbale di sopralluogo del 10.11.2022; della nota prot.n.7384 del 22.2.23; del rapporto tecnico prot.n.14035 del 8.4.2025 e del verbale di sopralluogo del 12.3.25, ignoti e mai comunicati; e/ter) della nota pec del 7.7.2025 prot.n.29977/2025 di inibizione all’accesso temporaneo all’area e del verbale di chiusura e apposizione di sigilli del 23.06.2025; f) degli atti già impugnati con il ricorso principale da a) a c) e di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto.”

Giustizia amministrativa202301393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale n. 7 del 13 gennaio 2023, successivamente superata, e Ordinanza dirigenziale n. 174 del 17 giugno 2025, recante ordine di demolizione e ripristino, nonché divieto permanente di esercizio dell'attività di deposito, movimentazione e vendita di materiali edili presso un'area sita in Vico Equense

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato dapprima l'ordinanza n. 7/2023, con cui il Comune aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori e delle attività e l'avvio del procedimento sanzionatorio in materia edilizia. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza n. 174/2025, recante ordine di demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e divieto permanente di esercizio dell'attività economica di deposito, movimentazione e vendita di materiali edili nell'area di via Raffaele Bosco n. 60. La ricorrente ha dedotto, quanto al profilo commerciale, l'erroneità dei presupposti, sostenendo che la vendita era esercitata presso altro locale, sito in via Nicotera n. 74, munito di SCIA, mentre l'area di via Bosco era utilizzata soltanto come deposito e ricovero dei mezzi; l'assenza o comunque l'irrilevanza di opere abusive recenti, la risalenza delle opere e l'estraneità della conduttrice alla loro realizzazione; l'erronea applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, ritenendo eventualmente applicabile l'art. 34; il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento, lo sviamento, la sproporzione del divieto, la violazione del legittimo affidamento e delle garanzie partecipative; nonché l'incompetenza dell'organo comunale con riferimento alla parte commerciale. La ricorrente ha inoltre dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla parte edilizia dell'ordinanza n. 174/2025, avendo presentato una SCIA di ripristino e un'istanza ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica al condominio confinante, ritenuto controinteressato, e ha contestato nel merito le censure.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché l'ordinanza n. 7/2023 è stata superata dalla successiva ordinanza n. 174/2025, impugnata con motivi aggiunti, con conseguente spostamento dell'interesse processuale sulla nuova ordinanza. Ha respinto l'eccezione di omessa notifica al condominio confinante: il condominio non era nominativamente contemplato nell'atto impugnato e mancava quindi l'elemento formale necessario per qualificarlo come controinteressato e parte necessaria ai sensi dell'art. 41 c.p.a. Ha dichiarato in parte improcedibili i motivi aggiunti, limitatamente alla parte edilizia e all'ordine di demolizione, poiché la ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo intrapreso attività di ripristino e presentato istanza di sanatoria. Nel merito della parte commerciale, il TAR ha rilevato che il Comune stesso aveva documentato l'assenza di attività di vendita nell'area di via Bosco e l'esistenza di una SCIA valida per la vendita al dettaglio presso via Nicotera n. 74. Tuttavia, quanto all'attività di deposito presso via Bosco, la ricorrente non ha provato di possedere una SCIA valida o altro titolo abilitativo: la mera iscrizione dell'area come unità locale nella visura camerale e la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate non sono state ritenute sufficienti. È stata respinta anche la censura di incompetenza, poiché il firmatario dell'ordinanza era stato nominato responsabile, tra l'altro, delle attività produttive e del SUAP. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi respinto nella parte relativa al divieto permanente di esercizio dell'attività di deposito. Le spese sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi

    La norma era posta a fondamento della parte edilizia dell'ordinanza, ma tale parte non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione alternativa rispetto all'art. 31, sostenendo che gli interventi non raggiungessero la soglia di rilevanza richiesta per la demolizione; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità sulla parte edilizia.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ha dichiarato di avere presentato un'istanza ai sensi di tale disposizione, insieme a una SCIA di ripristino, per le opere oggetto dell'ordine di demolizione; ciò ha contribuito alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 41 c.p.a.

    Il soggetto è controinteressato necessario quando ricorrono sia l'elemento formale della contemplazione nominativa nell'atto impugnato sia l'elemento sostanziale dell'interesse legittimo contrario; in assenza dell'elemento formale il confinante non è parte necessaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e ha deciso la questione dopo averla sottoposta al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento che sostituisce o supera quello originariamente impugnato determina l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, quando l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'impugnazione del nuovo atto mediante motivi aggiunti.
  • La qualificazione di un soggetto come controinteressato necessario richiede congiuntamente che egli sia nominativamente contemplato nel provvedimento impugnato e che sia titolare di un interesse legittimo sostanziale contrario a quello del ricorrente; la mera segnalazione che abbia dato origine all'attività amministrativa non è sufficiente, se manca la contemplazione formale nell'atto.
  • La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione su una parte dell'impugnazione, resa prima della decisione, impone al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a quella parte.
  • L'iscrizione di un'unità locale nella visura camerale e la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate hanno valore dichiarativo e non sostituiscono la SCIA o altro titolo abilitativo richiesto per l'esercizio di un'attività economica presso uno specifico sito.
  • Chi esercita un'attività di deposito soggetta a titolo abilitativo deve provare la disponibilità di una SCIA valida o di un'autorizzazione idonea; in mancanza di tale prova, è legittimo il divieto amministrativo di prosecuzione dell'attività, anche se l'attività di vendita viene esercitata legittimamente presso un diverso locale.
  • La censura di incompetenza dell'organo che adotta un provvedimento relativo anche ad attività produttive è infondata quando risulti che il firmatario sia stato formalmente investito, con atto organizzativo dell'ente, delle competenze in materia di attività produttive e SUAP.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIndustria, artigianato e attività produttiveLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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