Ordinanza n. 42/2026 - Cagliari, Sezione 1
quanto al ricorso n. 1104 del 2025: per l’accertamento e la conseguenziale declaratoria della nullità assoluta e/o dell’inesistenza giuridica e/o dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 emessa dal Comune di Calasetta a seguito di interventi edilizi abusivi di tipo residenziale realizzati in area agricola (sottozona E4) inedificabile e sottoposta a vincolo assoluto (paesaggistico) in data antecedente all’abuso. La concessione in sanatoria è palesemente in contrasto alla normativa a tutela del patrimonio culturale dello Stato Italiano ed in violazione alla CEDU; nonché per l’accertamento e la declaratoria della nullità assoluta e/o dell’inesistenza giuridica e/o dell’inefficacia di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto. quanto al ricorso n. 1129 del 2025: accertamento e conseguenziale declaratoria della nullità assoluta e/o dell’inesistenza giuridica e/o dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 emessa dal Comune di Calasetta a seguito di interventi edilizi abusivi di tipo residenziale realizzati in area agricola (sottozona E4) inedificabile per le residenze di tipo civili o per la casa vacanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di ricusazione di un magistrato del Collegio chiamato a trattare la domanda cautelare nei ricorsi relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto istanza di ricusazione sostenendo che il magistrato non fosse imparziale perché aveva partecipato a precedenti giudizi promossi dalla medesima società contro il Comune di Calasetta, aventi ad oggetto la nullità o l'inesistenza di titoli edilizi in sanatoria. Secondo l'istante, il magistrato avrebbe sistematicamente omesso di rilevare l'inesistenza giuridica di sanatorie relative ad abusi insanabili, consentito la conservazione di atti nulli, ostacolato l'attivazione degli obblighi demolitori, anticipato l'esito di rigetto delle azioni e indirizzato altri magistrati verso analoghe decisioni, determinando una presunta ostilità processuale e una compromissione dell'apparenza di imparzialità. L'istanza non indicava puntualmente i precedenti giudizi e le relative condotte. Il Collegio ha inoltre rilevato che era stata sottoscritta dal difensore senza procura speciale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di ricusazione e ha disposto la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare con la composizione originaria del Collegio. In via preliminare ha rilevato che l'istanza era inammissibile perché sottoscritta da difensore privo di procura speciale, in violazione dell'art. 18, comma 3, c.p.a., e comunque generica e priva della puntuale indicazione dei motivi e dei mezzi di prova. Nel merito, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il mero rigetto di precedenti prospettazioni giuridiche e la partecipazione a collegi che abbiano deciso controversie analoghe non integrano, di per sé, alcuna causa di ricusazione. La ricusazione richiede la riconducibilità della situazione a una specifica ipotesi di astensione obbligatoria, mentre controversie diverse, pur fondate su questioni giuridiche analoghe, conservano la propria autonomia. Non ricorre neppure l'ipotesi relativa alla precedente conoscenza della causa in altro grado, poiché il magistrato aveva eventualmente conosciuto cause diverse e non la medesima res iudicanda; inoltre non sussiste obbligo di astensione tra fase cautelare e fase di merito, né tra distinte fasi cautelari relative ad atti differenti. Il TAR ha posto le spese della fase a carico della ricorrente, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti, e l'ha condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 7, c.p.a.
Norme richiamate
art. 18, comma 3, c.p.a.
l’istanza di ricusazione deve essere “firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale” e “la domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova”
La procura speciale e la specifica indicazione dei motivi e dei mezzi di prova costituiscono requisiti dell'istanza di ricusazione; la loro mancanza può determinarne l'inammissibilità.
art. 18, comma 5, c.p.a.
In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito
Il giudice ricusato deve essere posto nella condizione di conoscere l'istanza e di essere ascoltato, pur non essendo obbligato a intervenire; la decisione è adottata dal Collegio previa sostituzione del magistrato ricusato.
art. 18, comma 7, c.p.a.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione comporta la condanna della parte istante al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel dispositivo.
art. 51 c.p.c.
La ricusazione è ammissibile solo quando la situazione dedotta sia riconducibile a una delle specifiche ipotesi di astensione obbligatoria; la precedente cognizione di una causa diversa e analoga non integra la conoscenza della medesima causa in altro grado.
art. 56 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del decreto monocratico con cui era stata disposta la riunione dei ricorsi connessi.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità del provvedimento amministrativo è configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dalla norma.
art. 21-octies l. 241/1990
Le violazioni di vincoli urbanistici e paesaggistici dedotte con riferimento a titoli edilizi possono integrare annullabilità per violazione di legge, ma non determinano automaticamente la nullità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati unitamente alla disciplina nazionale a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione deve essere sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di procura speciale e deve indicare specificamente i motivi e i mezzi di prova; l'inosservanza di tali requisiti può comportarne l'inammissibilità.
- La partecipazione di un magistrato a precedenti giudizi promossi dalla stessa parte e concernenti questioni giuridiche analoghe non compromette, di per sé, la sua imparzialità né integra una causa di ricusazione, quando le controversie abbiano oggetti e atti distinti e autonomi.
- L'obbligo di astensione per precedente cognizione della causa in altro grado presuppone che il giudice sia chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla medesima res iudicanda; non opera per la conoscenza di una causa diversa, sebbene geneticamente collegata o analoga.
- Non sussiste obbligo di astensione tra fase cautelare e fase di merito, né tra diverse fasi cautelari relative a provvedimenti differenti, in ragione della diversità dell'oggetto e dei caratteri della cognizione.
- Le violazioni di vincoli urbanistici o paesaggistici relative a titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione possono comportare l'annullabilità per violazione di legge, ma non la nullità, salvo che ricorra una delle fattispecie tassative previste dall'art. 21-septies l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →