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Sentenza

Sentenza n. 11335/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari: a. del decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749, denominato “DG-S|30/06/2025|DECRETO 749”, adottato dal Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all'art. 12, comma 6, (Centri di Produzione teatrale di Capienza 200) – “Prime istanze triennali”, disponendo, altresì, il transito ad altro settore ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024 e precisamente per il settore ex art. 44 (Festival multidisciplinari) del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463; b. dell’afferente Verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025, denominato “DG S|30/06/2025|VERBALE 35” e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|30/06/2025|VERBALE 35 - Allegato Utente 1 (A01)”, allegata al medesimo verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025 (a pag. 34 è presente la scheda del ricorrente); c. del decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066 denominato “DG-S|18/07/2025|DECRETO 1066”, adottato dal Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura, con cui è stata decretata la non ammissione al triennio 2025-2027 e al programma annuale 2025 della domanda di contributo presentata dal ricorrente in altro ambito e settore ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 463/2024; d. dell’afferente Verbale n. 2/2025 del 16 luglio 2025, denominato “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44” e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione consultiva; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44 - Allegato Utente 5 (A05)”, allegata al verbale n. 2/2025 citato; e. del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2025 - 2027, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente. f. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027; g. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente e per la condanna dell’Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Giustizia amministrativa202512095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione al contributo per il triennio 2025-2027, preceduto dal transito dal settore dei centri di produzione teatrale a quello dei festival multidisciplinari, nonché i verbali e le valutazioni numeriche della Commissione consultiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli atti con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 12 della l. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 Cost., difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di predeterminazione dei criteri, trasparenza e buona amministrazione, erronea valutazione dei presupposti e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che i punteggi numerici attribuiti dalla Commissione alla qualità artistica, pari a 7,8 e inferiori alla soglia minima, fossero privi di adeguata motivazione, poiché la disciplina della procedura non avrebbe indicato specifici criteri motivazionali e la Commissione si sarebbe limitata ad attribuire voti ai singoli fenomeni senza esplicitare le preferenze dei commissari né il percorso logico seguito. È stata inoltre contestata la valutazione relativa alla qualità della direzione artistica e dedotta l’illogicità del punteggio, anche alla luce dei meriti del direttore artistico e di precedenti valutazioni più favorevoli. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza e insufficienza della motivazione, inesistenza o nullità dei verbali, difetto e sviamento dell’istruttoria, illogicità e violazione dell’art. 97 Cost., lamentando che i verbali delle sedute del 7-8 maggio e del 16 luglio 2025 non avessero documentato il procedimento di formazione dei giudizi e si fossero limitati ad attestare che le valutazioni erano state assunte all’unanimità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha distinto tra le censure rivolte alla legittimità del voto numerico e dei criteri valutativi, da un lato, e quelle concernenti la correttezza concreta del giudizio tecnico, dall’altro. Ha ritenuto legittima la motivazione numerica perché il D.M. 463/2024 prevede la valutazione mediante punteggio numerico sulla base dei fenomeni indicati nell’Allegato B e dei relativi punteggi massimi, previamente stabiliti dal D.D.G. Spettacolo n. 19/2025. La predeterminazione di criteri, subcriteri e punteggi massimi consente di ricostruire l’iter logico della valutazione e impedisce che la discrezionalità tecnica degeneri in arbitrio. La contestazione del merito della valutazione sulla qualità della direzione artistica è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a sostituire il giudizio del ricorrente a quello della Commissione, non essendo stata dimostrata l’illogicità del punteggio. Il precedente punteggio più elevato ottenuto dal medesimo organismo non dimostra l’illegittimità della nuova valutazione, poiché ciascun triennio comporta una nuova comparazione tra i progetti presentati e le tornate valutative non sono sovrapponibili. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso il vizio di verbalizzazione: in assenza di una specifica norma che imponga la verbalizzazione delle singole valutazioni dei commissari, il voto complessivo esprime la volontà collegiale e l’unanimità si presume quando non risulti dissenso. Nel caso concreto, i verbali attestavano espressamente che le valutazioni erano state assunte all’unanimità. Le spese sono state integralmente compensate tra il ricorrente e il Ministero, in ragione della complessità delle questioni e della costituzione solo formale dell’amministrazione; nulla è stato disposto nei rapporti con i controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando, in una procedura di valutazione tecnico-discrezionale, il punteggio numerico è collegato a criteri, fenomeni e punteggi massimi previamente predeterminati, tali da rendere intelligibile il percorso valutativo.

  • art. 12 l. 241/1990

    I criteri e le modalità di concessione dei vantaggi economici devono essere predeterminati; la predeterminazione di fenomeni valutativi e punteggi massimi può consentire l’attribuzione di punteggi numerici senza motivazione discorsiva ulteriore.

  • art. 5, comma 2, D.M. 463/2024

    La valutazione della Commissione viene espressa attraverso un punteggio numerico, sulla base dei fenomeni di cui all’Allegato B, e dei relativi punteggi massimi, stabiliti con Decreto del Direttore Generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e allo scadere di ogni triennio.

    La disposizione legittima la valutazione numerica quando essa si fonda sui fenomeni e sui punteggi massimi previamente stabiliti.

  • art. 5, comma 3, D.M. 463/2024

    È la disposizione in base alla quale è stato disposto il transito della domanda del ricorrente a un diverso settore di contribuzione.

  • D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463

    Disciplina i criteri e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027.

  • D.D.G. Spettacolo 27 gennaio 2025, rep. n. 19

    Ha predeterminato i punteggi massimi per ciascun fenomeno della qualità artistica, rendendo conoscibili e verificabili i parametri della valutazione numerica.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito, nella fase cautelare, la fissazione sollecita dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In una procedura di concessione di contributi fondata su valutazioni tecnico-discrezionali, l’attribuzione di un punteggio numerico è adeguatamente motivata quando la disciplina di gara o il provvedimento applicabile abbia previamente individuato fenomeni, criteri, subcriteri e punteggi massimi, rendendo intelligibile il percorso valutativo e delimitando la discrezionalità amministrativa.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione non consente al giudice o al concorrente di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa; occorre dimostrare specificamente l’illogicità, l’erroneità, il travisamento dei fatti o altri profili di manifesta irragionevolezza.
  • Le valutazioni comparative effettuate in una nuova tornata di finanziamento sono autonome rispetto a quelle di precedenti trienni, sicché il conseguimento in passato di un punteggio maggiore non dimostra, da solo, l’illogicità del nuovo giudizio.
  • In assenza di una specifica disposizione che imponga la verbalizzazione delle valutazioni individuali dei commissari, il punteggio complessivo costituisce espressione della volontà collegiale; l’unanimità può ritenersi sussistente quando il verbale non registri dissensi e dichiari espressamente l’approvazione unanime.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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