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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17991/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non confrontava adeguatamente la ratio decidendi della sentenza d'appello e si limitava a doglianze generiche sul parametro del dato ponderale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che i giudici di merito avessero valorizzato in modo esclusivo il solo dato ponderale della sostanza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, poiché privo di specifici riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna; nel ricorso si contestava il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o quando non si confronta con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare in modo astratto un vizio di motivazione o di violazione di legge: il motivo deve essere specifico e riferito puntualmente alla motivazione della decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo che si limita a riproporre in termini generici una diversa lettura del fatto, senza indicare gli errori logici o giuridici del ragionamento seguito dal giudice di merito.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con gli elementi concreti valorizzati nella sentenza impugnata e non può risolversi nella mera critica a un singolo parametro valutativo, come il dato ponderale.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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