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Sentenza

Sentenza n. 218/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dell’Ufficio SUAP del Comune di Spongano, prot. n. 5161 del 19.7.2024 trasmesso a mezzo PEC in data 20.7.2024, di diffida all’esecuzione dell’intervento di modifica della configurazione radioelettrica della esistente stazione radio base Vodafone Italia S.P.A. ubicata nel territorio del predetto Ente locale, in via vicinale Monti s.n.c., su porzione di terreno in catasto al Foglio 2 - Particella 310 (codice nome sito: 4OF02561), intervento di cui alla SCIA presentata il 31.5.2024 ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003; - ove occorra, dell’ordinanza sindacale n. 4 del 10.4.2020 di divieto di sperimentazione e/o installazione del 5G sul territorio di Spongano trasmessa unitamente al suddetto provvedimento di diffida; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 18.11.2024, per l’annullamento: - dell’atto dell’Ufficio SUAP del Comune di Spongano, prot. n. 5981 del 30.8.2024 indirizzato alle società INWIT S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., trasmesso a mezzo PEC alla società di ingegneria incaricata dalla Vodafone della progettazione il 30.8.2024 e depositato dal difensore del Comune nel fascicolo del giudizio il 21.10.2024, relativo alla SCIA del 31.05.2024 ex art. 45 del D.lgs. n. 259/2003.

Giustizia amministrativa202401246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffide comunali che vietavano l'esecuzione delle modifiche della configurazione radioelettrica di una stazione radio base, rispettivamente per l'assenza di un parere negativo di ARPA e per il mancato pagamento di canoni di locazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato al Comune e ad ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, una SCIA relativa alla modifica delle caratteristiche trasmissive e della configurazione radioelettrica di una stazione radio base già esistente, senza variazioni dello stato dei luoghi. Il Comune aveva adottato una prima diffida, motivata dalla necessità di un confronto con la società per valutare modifiche progettuali, aspetti architettonici e l'interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura, richiamando anche un'ordinanza sindacale del 2020 sul 5G. La ricorrente ha dedotto la violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, della disciplina in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e dei limiti dei poteri comunali, nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Con motivi aggiunti ha impugnato una seconda diffida, con cui il Comune aveva sospeso il procedimento e vietato i lavori in assenza della regolarizzazione dei canoni di locazione non pagati. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ritenendo legittimata la società subentrante, nonché la carenza di autonoma lesività degli atti.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. La ricorrente era legittimata a impugnare la prima diffida perché aveva presentato la SCIA ed era l'unica destinataria dell'atto; era legittimata anche rispetto alla seconda diffida perché figurava tra i destinatari, l'atto richiamava la precedente diffida e riguardava la SCIA da essa presentata. Le diffide erano immediatamente lesive e non meri atti endoprocedimentali. Nel merito, il TAR ha distinto il procedimento autorizzatorio per nuovi impianti previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 dal procedimento semplificato mediante SCIA previsto dall'art. 45 per modifiche delle caratteristiche trasmissive di impianti preesistenti. In quest'ultimo procedimento, decorso il termine di trenta giorni senza un parere negativo dell'organismo competente, l'attività segnalata deve intendersi assentita per silentium; il Comune può adottare il divieto di prosecuzione soltanto in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina della SCIA, tra cui il parere negativo dell'ARPA nei termini di legge, oppure quando non sussistano le ragioni di liberalizzazione dell'attività. Poiché ARPA Puglia non aveva espresso alcun parere negativo entro il termine e il Comune aveva riconosciuto tale circostanza, la prima diffida era priva del presupposto legittimante il potere inibitorio ed è stata annullata. Anche la seconda diffida è stata annullata: il mancato pagamento di canoni di locazione attiene al rapporto privatistico tra la società e il Comune ed è estraneo ai presupposti dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 19 della l. n. 241/1990; tale inadempimento non poteva quindi fondare il divieto di esecuzione dell'intervento segnalato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. n. 259/2003

    Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività

    La disposizione disciplina il procedimento semplificato per le modifiche delle caratteristiche trasmissive di impianti preesistenti. Decorso il termine di trenta giorni senza un parere negativo dell'organismo competente, l'attività segnalata deve intendersi assentita per silentium. Il Comune può vietare la prosecuzione soltanto in presenza dei presupposti previsti dalla norma e dalla disciplina della SCIA.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 259/2003

    Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all’organismo di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza

    La trasmissione della SCIA all'organismo competente è funzionale all'acquisizione del parere previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 259/2003

    Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale [...] adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi

    Il parere negativo dell'organismo competente entro il termine di trenta giorni costituisce il presupposto per l'esercizio del potere comunale di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    La disciplina generale della SCIA è richiamata dall'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003; il potere inibitorio deve essere esercitato per ragioni attinenti ai presupposti dell'attività segnalata e non può essere utilizzato per incidere su rapporti privatistici estranei alla SCIA.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    La disposizione riguarda il distinto procedimento autorizzatorio per l'installazione di nuovi impianti radioelettrici e non si applica alla modifica delle caratteristiche trasmissive di una stazione radio base già esistente.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudice dà atto di avere esaminato gli aspetti rilevanti della controversia; le questioni non espressamente menzionate sono ritenute irrilevanti per una diversa decisione.

Massime di principio

  • Per le modifiche delle caratteristiche trasmissive di una stazione radio base già esistente trova applicazione il procedimento semplificato mediante SCIA previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, distinto dal procedimento autorizzatorio per l'installazione di nuovi impianti disciplinato dall'art. 44.
  • Nel procedimento previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione della SCIA all'organismo competente senza l'emissione di un parere negativo, l'attività segnalata deve intendersi assentita per silentium.
  • Il Comune può adottare il divieto di prosecuzione dell'attività segnalata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 soltanto in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina speciale, tra cui il parere negativo dell'organismo competente entro il termine di legge, e non può fondare l'inibitoria su esigenze generiche di confronto, valutazioni estranee alla disciplina o su un'asserita opportunità di modificare il progetto.
  • Il mancato pagamento di canoni di locazione dovuti in base a un rapporto contrattuale privatistico con il Comune non costituisce presupposto legittimo per vietare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, l'esecuzione delle opere oggetto di una SCIA, poiché tale questione è estranea ai presupposti e alle condizioni dell'attività segnalata.
  • Le diffide che vietano direttamente o indirettamente l'esecuzione dell'intervento oggetto di SCIA hanno autonoma lesività e sono immediatamente impugnabili; non possono essere considerate meri atti endoprocedimentali quando esprimono l'esercizio conclusivo del potere inibitorio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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