Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Poiché non vi era controricorso, non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza n. 1184/2020 della Corte d'appello di Bologna. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti sostanziali della controversia né i motivi specifici del ricorso, perché la Corte si limita a prendere atto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Non risulta la costituzione della controparte con controricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando la Corte ne prenda atto.
- In assenza di controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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