Cassazione Penale, Sentenza n. 33638/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Parisse impugna la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589-bis c.1 c.p.) sostenendo: (1) omessa motivazione rispetto all'affermazione del consulente del P.M. secondo cui la violazione dell'art. 154 C.d.S. sarebbe stata priva di rilevanza causale; (2) travisamento della prova documentale (foto dei luoghi) e delle dichiarazioni del teste Berardi, con conseguente errata ricostruzione del sorpasso e del momento di reciproca avvistabilità; (3) errata interpretazione dell'art. 40 c.p.: l'evento sarebbe stato imprevedibile a causa della condotta abnorme del motociclista (velocità di circa 115-130 km/h), idonea ad interrompere il nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici o inidonei a contestare la motivazione di merito, e ha considerato il terzo motivo in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la ricostruzione dei fatti già operata in primo e secondo grado: Parisse ha effettuato una svolta a sinistra non consentita (striscia continua), senza arrestarsi e senza dare la precedenza, invadendo la corsia opposta; il motociclista Graziani sopraggiungeva ad alta velocità, effettuò frenata di emergenza ma impattò e morì. La Corte ha ritenuto che la velocità del motociclista, pur rilevante ai fini della quantificazione del concorso di colpa (richiamando il comma 7 dell'art. 589-bis), non interrompe il nesso causale né rende imprevedibile l'evento: il conducente che effettua la svolta deve prevedere anche possibili imprudenze altrui e assicurarsi della sicurezza durante tutta la manovra. Conseguenza: confermata la condanna a 1 anno di reclusione, confermato il risarcimento alla parte civile e le spese; Parisse condannato anche a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di giudizio della parte civile (euro 3.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen., comma 1
Norma applicata per la condanna per omicidio colposo derivante da violazione delle norme sulla circolazione; la Corte ha confermato la responsabilità del conducente che ha effettuato la manovra pericolosa
art. 589-bis cod. pen., comma 7
Richiamato per riconoscere la rilevanza della velocità e il possibile concorso di colpa del motociclista, senza però escludere la responsabilità primaria dell'automobilista
art. 145 Codice della Strada
Violazione richiamata fra i profili di colpa (dovere di dare la precedenza e di cautela nella manovra di svolta)
art. 154 Codice della Strada
Norma sulle cautele nella svolta a sinistra; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di accertarsi della sicurezza riguarda sia la fase antecedente sia quella durante l'esecuzione della manovra, e che la violazione costituisce profilo di colpa rilevante
art. 40 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'interruzione del nesso causale per evento imprevedibile; la Corte ha ribadito che la prevedibilità si valuta ex ante e che la condotta del motociclista ad alta velocità non era tale da escludere la prevedibilità dell'evento
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale relativa ai termini del ricorso per cassazione (forma/tempi) invocata in premessa nella censura
Massime di principio
- Chi esegue una svolta a sinistra deve assicurarsi della sicurezza non solo prima ma anche durante l'intera manovra; l'invasione della corsia opposta impone una diligenza maggiore e il dovere di arrestarsi e dare precedenza se occorre
- La velocità e l'imprudenza di un terzo (es. un motociclista che viaggia molto oltre il limite) possono concorrere causalmente all'evento ma non necessariamente interrompono il nesso di causa: occorre che l'evento sia straordinario e imprevedibile in concreto per escludere la responsabilità del soggetto che ha compiuto la manovra pericolosa
- In cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche e ricondotte alle ragioni effettivamente utilizzate dal giudice; non è ammessa una rivalutazione meramente ex post delle risultanze probatorie
- Il vizio per "travisamento della prova" richiede la dimostrazione che il giudice abbia affermato l'esistenza di fatti certamente non esistenti o viceversa in modo macroscopico e decisivo; non è strumento per rimettere in discussione la valutazione della probabilità o dell'efficacia probatoria degli elementi
- La prevedibilità dell'evento si valuta ex ante; il conducente che intraprende una manovra rischiosa deve tener conto anche della possibilità di condotte imprudenti altrui e adottare tutte le cautele necessarie per evitarne gli effetti
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non è dovuta colpa nella sua determinazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) e alle spese processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33526/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33528/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33529/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33531/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33532/2025 del 10/10/2025
- Sentenza penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33533/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →