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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33638/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Parisse impugna la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589-bis c.1 c.p.) sostenendo: (1) omessa motivazione rispetto all'affermazione del consulente del P.M. secondo cui la violazione dell'art. 154 C.d.S. sarebbe stata priva di rilevanza causale; (2) travisamento della prova documentale (foto dei luoghi) e delle dichiarazioni del teste Berardi, con conseguente errata ricostruzione del sorpasso e del momento di reciproca avvistabilità; (3) errata interpretazione dell'art. 40 c.p.: l'evento sarebbe stato imprevedibile a causa della condotta abnorme del motociclista (velocità di circa 115-130 km/h), idonea ad interrompere il nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici o inidonei a contestare la motivazione di merito, e ha considerato il terzo motivo in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la ricostruzione dei fatti già operata in primo e secondo grado: Parisse ha effettuato una svolta a sinistra non consentita (striscia continua), senza arrestarsi e senza dare la precedenza, invadendo la corsia opposta; il motociclista Graziani sopraggiungeva ad alta velocità, effettuò frenata di emergenza ma impattò e morì. La Corte ha ritenuto che la velocità del motociclista, pur rilevante ai fini della quantificazione del concorso di colpa (richiamando il comma 7 dell'art. 589-bis), non interrompe il nesso causale né rende imprevedibile l'evento: il conducente che effettua la svolta deve prevedere anche possibili imprudenze altrui e assicurarsi della sicurezza durante tutta la manovra. Conseguenza: confermata la condanna a 1 anno di reclusione, confermato il risarcimento alla parte civile e le spese; Parisse condannato anche a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di giudizio della parte civile (euro 3.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen., comma 1

    Norma applicata per la condanna per omicidio colposo derivante da violazione delle norme sulla circolazione; la Corte ha confermato la responsabilità del conducente che ha effettuato la manovra pericolosa

  • art. 589-bis cod. pen., comma 7

    Richiamato per riconoscere la rilevanza della velocità e il possibile concorso di colpa del motociclista, senza però escludere la responsabilità primaria dell'automobilista

  • art. 145 Codice della Strada

    Violazione richiamata fra i profili di colpa (dovere di dare la precedenza e di cautela nella manovra di svolta)

  • art. 154 Codice della Strada

    Norma sulle cautele nella svolta a sinistra; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di accertarsi della sicurezza riguarda sia la fase antecedente sia quella durante l'esecuzione della manovra, e che la violazione costituisce profilo di colpa rilevante

  • art. 40 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'interruzione del nesso causale per evento imprevedibile; la Corte ha ribadito che la prevedibilità si valuta ex ante e che la condotta del motociclista ad alta velocità non era tale da escludere la prevedibilità dell'evento

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale relativa ai termini del ricorso per cassazione (forma/tempi) invocata in premessa nella censura

Massime di principio

  • Chi esegue una svolta a sinistra deve assicurarsi della sicurezza non solo prima ma anche durante l'intera manovra; l'invasione della corsia opposta impone una diligenza maggiore e il dovere di arrestarsi e dare precedenza se occorre
  • La velocità e l'imprudenza di un terzo (es. un motociclista che viaggia molto oltre il limite) possono concorrere causalmente all'evento ma non necessariamente interrompono il nesso di causa: occorre che l'evento sia straordinario e imprevedibile in concreto per escludere la responsabilità del soggetto che ha compiuto la manovra pericolosa
  • In cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche e ricondotte alle ragioni effettivamente utilizzate dal giudice; non è ammessa una rivalutazione meramente ex post delle risultanze probatorie
  • Il vizio per "travisamento della prova" richiede la dimostrazione che il giudice abbia affermato l'esistenza di fatti certamente non esistenti o viceversa in modo macroscopico e decisivo; non è strumento per rimettere in discussione la valutazione della probabilità o dell'efficacia probatoria degli elementi
  • La prevedibilità dell'evento si valuta ex ante; il conducente che intraprende una manovra rischiosa deve tener conto anche della possibilità di condotte imprudenti altrui e adottare tutte le cautele necessarie per evitarne gli effetti
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non è dovuta colpa nella sua determinazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) e alle spese processuali

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