Sentenza n. 8951/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 31/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza del 31 ottobre 2025, diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia. Nell’epigrafe l’istanza è riferita a un visto per motivi di studio ai sensi dell’art. 9 del codice dei visti, mentre nella parte narrativa del provvedimento è indicato un visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all’amministrazione di procedere. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009
È richiamato nell’epigrafe quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto; il provvedimento non ne sviluppa l’interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo fanno venir meno l’interesse alla pronuncia che imponga all’amministrazione di provvedere, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando il giudice consideri rilevanti il particolare carico di richieste gravante sull’amministrazione e la complessità dell’iter procedimentale previsto dalla legge.
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