Ordinanza n. 745/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta, Codice Pratica P-CE/L/N/2025/100102 - mod. VB, emesso in data 05/02/2026, recante il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 21/07/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, connesso al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento aveva ritenuto tardiva la seconda istanza di conversione, presentata il 22 gennaio 2025, sul presupposto che il permesso di soggiorno fosse scaduto da oltre sessanta giorni. Il ricorrente ha dedotto che, prima di tale domanda, aveva già presentato una prima istanza il 23 settembre 2024, quando il permesso era ancora valido, rimasta senza esame da parte dell’Amministrazione. La prima istanza era stata inoltre espressamente richiamata nelle memorie presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Sono stati prospettati, in via cautelare, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione dell’obbligo di motivazione, poiché il diniego non aveva considerato la prima domanda tempestiva né le deduzioni relative alle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 145/2024 e ai precedenti giurisprudenziali richiamati. È stata altresì contestata l’erroneità dell’impostazione amministrativa fondata esclusivamente sulla scadenza del titolo, in contrasto con l’orientamento secondo cui, ai fini della conversione, assumono rilievo il contratto di lavoro idoneo e la reale capacità di sostentamento, mentre la tempestività dell’istanza nella vigenza del titolo originario ha carattere recessivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti rilevanti profili di fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l’Amministrazione non aveva esaminato la prima istanza del 23 settembre 2024, presentata durante la validità del permesso, e aveva deciso sulla base del solo dato relativo alla tardività della seconda domanda. Tale omissione è stata ritenuta prima facie riconducibile a travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il Collegio ha inoltre ravvisato un’apparente violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il diniego si era limitato a qualificare le osservazioni del ricorrente come non idonee a un eventuale riesame, senza specificare le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni sulla prima istanza, sulle modifiche normative e sui precedenti giurisprudenziali. Il fumus è stato rafforzato dal richiamo all’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il requisito sostanziale del contratto di lavoro idoneo e della capacità di sostentamento può prevalere sul dato formale della tempestività dell’istanza. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, derivante dal rischio di perdita del titolo legittimante la permanenza in Italia, di adozione di misure espulsive e di compromissione del rapporto di lavoro e del percorso di integrazione socio-lavorativa. L’Amministrazione è stata quindi obbligata a rivalutare l’istanza considerando tutte le circostanze indicate in motivazione. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito l’accoglimento della domanda in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 10-bis l. 241/1990
memorie ex art. 10 bis L. 241/1990
Impone all’Amministrazione di considerare le osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto e di motivare specificamente sulle deduzioni difensive, soprattutto quando incidono su fatti decisivi, come una precedente istanza tempestiva.
d.l. n. 145/2024
Le modifiche normative introdotte dal decreto-legge erano state richiamate dal ricorrente nelle memorie procedimentali, ma il provvedimento impugnato non ne aveva esaminato la rilevanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, l’Amministrazione non può fondare il diniego esclusivamente sulla tardività di una seconda istanza senza verificare l’eventuale esistenza di una precedente domanda tempestiva, presentata durante la validità del titolo originario.
- L’omessa considerazione di una precedente istanza potenzialmente decisiva determina, in sede di sommario esame cautelare, un possibile travisamento dei fatti e un difetto di istruttoria, poiché la decisione risulta fondata su un quadro fattuale incompleto.
- Quando il destinatario del preavviso di rigetto presenta memorie contenenti deduzioni specifiche su fatti decisivi, modifiche normative e precedenti giurisprudenziali, l’Amministrazione deve esaminarle e motivare puntualmente sulle ragioni del loro mancato accoglimento; una formula generica di inidoneità delle osservazioni non è sufficiente.
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, il contratto di lavoro idoneo e la reale capacità di sostentamento costituiscono elementi sostanziali di rilievo, mentre la tempestività formale dell’istanza durante la vigenza del titolo originario può assumere carattere recessivo.
- Il rischio di perdita del titolo che legittima la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, con possibile esposizione a misure espulsive e compromissione non agevolmente reversibile del rapporto di lavoro e del percorso di integrazione, integra il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
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