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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15500/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'istanza di rottamazione ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 presentata per carichi iscritti a ruolo relativi a sanzioni del 30% irrogate per ritardato pagamento dell'accisa sul gas naturale e per la decadenza da un precedente piano rateale. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ritenendo definibile il carico perché composto non dal tributo in sé ma solo dalle sanzioni. In appello, invece, era stato accolto il gravame dell'Amministrazione: la CTR aveva ritenuto che l'accisa sul gas metano fosse assimilabile a una risorsa propria tradizionale dell'Unione europea e che, di riflesso, anche la sanzione accessoria non potesse essere definita se non previo integrale pagamento del tributo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 10, lett. a), D.L. n. 193/2016, sostenendo che le sanzioni relative all'omesso versamento dell'accisa non rientrano tra le risorse proprie tradizionali UE e sono quindi definibili; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016, in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni di accesso alla definizione agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea in diritto la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato l'accisa sul gas naturale come risorsa propria tradizionale dell'Unione europea e, per conseguenza, aveva escluso dalla definizione agevolata anche la sanzione collegata. La Corte ha osservato che tra le risorse proprie UE indicate dalle decisioni richiamate non figurano le accise, le quali sono pertanto astrattamente definibili ex D.L. n. 193/2016; a maggior ragione lo è la sanzione che ad esse accede. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame del concreto possesso dei requisiti di legge per la definizione agevolata e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6, D.L. n. 193/2016

    comma 10, lett. a); comma 8

    Le accise non rientrano tra le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea indicate dalla norma e, quindi, non sono escluse in astratto dalla definizione agevolata; la verifica delle ulteriori condizioni di accesso resta riservata al giudice del rinvio.

  • L. n. 225/2016

    legge di conversione del D.L. n. 193/2016

    Ha convertito il decreto che introduce la definizione agevolata rilevante nel caso.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    La sanzione contestata era quella prevista per il ritardato pagamento dell'imposta.

  • art. 5-bis, D.L. n. 193/2016

    È richiamato come indice normativo della definibilità delle controversie in materia di accise, confermando che tali tributi sono considerati definibili in via agevolata.

  • Decisione 2007/436/CE, Euratom

    art. 2, paragrafo 1, lettera a)

    Tra le risorse proprie dell'Unione sono indicate le entrate da dazi e altre specifiche entrate, non le accise.

  • Decisione 2014/335/UE, Euratom

    art. 2, paragrafo 1, lettera a)

    Anche la disciplina successiva delle risorse proprie non ricomprende le accise tra le risorse proprie tradizionali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime della definizione agevolata dei carichi, l'esclusione prevista per le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea deve essere interpretata in modo strettamente aderente alle categorie espressamente indicate dalle decisioni europee richiamate dalla norma interna.
  • Le accise non sono assimilabili ai dazi doganali o alle altre risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e, salvo diversa previsione espressa, possono essere oggetto di definizione agevolata.
  • Se il tributo presupposto è definibile, anche la sanzione amministrativa ad esso accessoria non può essere esclusa in via automatica dalla definizione, salvo una specifica previsione normativa contraria.
  • Quando una sentenza fonda l'esclusione dalla rottamazione su una errata qualificazione del tributo come risorsa propria dell'Unione, l'intera ratio decidendi cade e la questione dei presupposti concreti della definizione va riesaminata dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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