Sentenza n. 960/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’ottemperanza (ricorso n. 1685 del 2025) delle sentenze n. 1598 del 2 novembre 2020, n. 1757 del 16 luglio 2021 e n. 1406 del 23 maggio 2022 (e dell’ordinanza cautelare n. 196/2019) del T.A.R. per la Campania – Sezione Staccata di Salerno; nonché per la declaratoria di nullità e/o - in subordine - per l’annullamento (anche ricorso n. 206 del 2026) dei seguenti atti: 1) del provvedimento del 31 luglio 2025, avente a oggetto: “Variante al Permesso di costruire 02/2018 di adeguamento all’ordinanza TAR su Ricorso 421/2019 per l’ampliamento del fabbricato in via Lavis proprietà Meola Francesca”, emesso dal Comune di Montecorice; 2) di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ove lesivo degli interessi della reclamante, ivi compresa la nota del 9 giugno 2025 di comunicazione di avvio del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 31 luglio 2025 di diniego della variante al permesso di costruire relativa all'ampliamento di un fabbricato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza alle precedenti pronunce del TAR Salerno e, in via subordinata, l'azione di annullamento del provvedimento comunale del 31 luglio 2025, relativo a un nuovo progetto di variante presentato l'8 marzo 2025. L'azione di ottemperanza era fondata sull'assunto che il Comune e gli organi intervenuti nel procedimento avessero violato il giudicato, mentre l'azione impugnatoria deduceva l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 4, delle NTA del Piano territoriale paesistico del Cilento, il difetto di motivazione e la contraddittorietà rispetto alle precedenti statuizioni giurisdizionali. Il Comune aveva respinto la variante ritenendo che l'area, classificata R.U.A., consentisse esclusivamente ampliamenti igienico-sanitari entro i limiti percentuali previsti dall'art. 14, comma 4, delle NTA del PTP, con prevalenza della disciplina paesaggistica su quella comunale. In precedenza, il TAR aveva annullato un analogo diniego chiarendo che tali limiti riguardano gli interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico e non l'ampliamento plano-volumetrico in senso proprio previsto dall'art. 53, comma 1, delle NTA del PUC. La sentenza non definitiva n. 2037/2025 aveva dichiarato improcedibile l'ottemperanza e disposto la conversione dell'azione di annullamento, poiché il progetto del 2025 era nuovo e diverso rispetto a quello oggetto delle precedenti pronunce.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due giudizi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha preso atto che la domanda di ottemperanza era già stata dichiarata improcedibile con sentenza non definitiva non impugnata, sicché ha esaminato la sola domanda di annullamento. Il ricorso è stato accolto perché, pur trattandosi di un progetto nuovo e diverso, il Comune non poteva fondare il nuovo diniego sulla medesima erronea interpretazione dell'art. 14, comma 4, delle NTA del PTP già esaminata e disattesa dal giudice nella stessa vicenda. La disposizione limita gli ampliamenti percentuali esclusivamente agli interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, non agli ampliamenti plano-volumetrici disciplinati dall'art. 53, comma 1, delle NTA del PUC. Il provvedimento del 31 luglio 2025 è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate nei confronti di tutte le parti.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, NTA del PTP del Cilento Costiero
eventuali ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative con superficie compresa entro i mq 100, non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente per superfici utili non superiori a mq 50, e del 10%, per superfici utili comprese fra 50 e 100 mq
La disposizione circoscrive i limiti percentuali agli interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico e non agli ampliamenti plano-volumetrici in senso proprio.
art. 53, comma 1, NTA del PUC
Prevede l'ampliamento una tantum delle unità immobiliari esistenti; tale disciplina non è stata ritenuta automaticamente limitata dall'art. 14, comma 4, delle NTA del PTP quando l'intervento non costituisca adeguamento igienico-sanitario o tecnologico.
art. 114 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la richiesta di fissazione di una somma dovuta per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la domanda di ottemperanza è stata tuttavia dichiarata improcedibile in precedenza.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato nella ricostruzione del precedente procedimento, nel quale il Commissario ad acta aveva formulato un preavviso di rigetto.
Massime di principio
- Una disposizione paesaggistica che stabilisce limiti percentuali agli ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico non può essere applicata, in via estensiva, agli ampliamenti plano-volumetrici in senso proprio previsti dalla disciplina urbanistica comunale, se il suo tenore e la sua ratio circoscrivono il campo applicativo ai soli interventi di adeguamento.
- Anche quando il progetto sottoposto all'amministrazione sia nuovo e diverso da quello già esaminato in precedenza, il nuovo provvedimento è illegittimo se ripropone, quale autonoma ragione ostativa, un'interpretazione normativa già ritenuta erronea dal giudice nella medesima vicenda.
- La distinzione tra un progetto nuovo, che richiede una nuova valutazione edilizia e paesaggistica, e una nuova applicazione di una regola giuridica già disattesa impone di rinnovare l'istruttoria senza reiterare il medesimo errore interpretativo già censurato dal giudice.
- Il giudicato e le precedenti statuizioni giurisdizionali impediscono all'amministrazione di fondare la riedizione del potere su motivi già negativamente scrutinati, pur quando la nuova attività amministrativa riguardi una soluzione progettuale non identica alla precedente.
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