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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03070/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente con apertura di credito intrattenuto da una società con una banca. La società aveva chiesto l'accertamento della nullità di alcune clausole del conto corrente e del finanziamento collegato, in particolare quelle relative all'anatocismo trimestrale, al tasso di interesse "su piazza" e alla pattuizione di interessi superiori al tasso usurario o comunque a quello concordato, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente addebitato. La banca aveva a sua volta agito in riconvenzionale per ottenere la condanna della società e dei fideiussori al saldo passivo del conto e agli interessi di mora. I garanti avevano disconosciuto le firme sui contratti e chiesto l'accertamento dell'inesistenza o inefficacia delle fideiussioni. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato nulla solo la clausola sulla commissione di massimo scoperto, escludendo le altre nullità; con sentenza definitiva aveva poi condannato società e fideiussore al pagamento del saldo. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato le doglianze degli appellanti ritenendo tardivo il disconoscimento delle sottoscrizioni e, comunque, formato il giudicato interno sulla validità ed efficacia dei contratti per effetto della sentenza non definitiva non impugnata. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato la tardività dell'istanza di verificazione; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 1418 c.c. e della legge antitrust n. 287/1990, lamentando che, a fronte del disconoscimento delle firme, non si sarebbero potuti utilizzare i contratti disconosciuti, incluso quello di fideiussione, e che non si sarebbe pronunciato sulla nullità di alcune clausole fideiussorie ritenute contrastanti con la disciplina antitrust. In memoria è stato invocato anche l'orientamento unionale in tema di clausole abusive e giudicato, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché non era stata allegata né accertata la qualità di consumatore del fideiussore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate da un lato sulla tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni da parte della società e, dall'altro, sulla formazione del giudicato interno, derivante dalla mancata impugnazione della sentenza non definitiva, in ordine alla validità ed efficacia dei contratti di conto corrente, apertura di credito e fideiussione. Ha inoltre escluso che potesse essere utilmente invocata la giurisprudenza unionale sulle clausole abusive nei contratti con consumatori, poiché nel caso concreto non era stato dedotto né accertato lo status di consumatore del fideiussore, risultando anzi un suo collegamento funzionale con la società garantita quale legale rappresentante. Nulla è stato disposto sulle spese per la tardività del controricorso dell'istituto di credito.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato quale norma sul disconoscimento della scrittura privata, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alle rationes decidendi

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in tema di verificazione della scrittura privata; la Corte ha osservato che la doglianza presupponeva la tempestività del disconoscimento, questione già superata dalla decisione impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché le censure non colpivano i capisaldi della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato insieme all'art. 112 c.p.c.; non rilevante ai fini dell'accoglimento perché non attaccava le rationes decidendi

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in tema di nullità contrattuale; la Corte ha ritenuto che, in presenza di giudicato interno, la nullità non fosse più deducibile

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    richiamato per contestare clausole fideiussorie asseritamente anticoncorrenziali; la questione è stata dichiarata inammissibile per intervenuto giudicato interno

  • art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108

    norma richiamata nel merito per la verifica del superamento dei tassi soglia nei rapporti bancari

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

  • art. 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

    richiamato in memoria per l'argomento sulle clausole abusive; la Corte ha ritenuto il richiamo non utile in assenza della qualità di consumatore

  • art. 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

    come sopra, invocato per la tutela contro le clausole abusive nei contratti con consumatori

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama implicitamente il tema dell'allegazione e prova dello status di consumatore e della tempestività del disconoscimento

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; non è sufficiente colpire solo una delle basi logiche della decisione se l'altra resta intatta.
  • Il disconoscimento della scrittura privata e la successiva istanza di verificazione devono essere valutati nel loro corretto ordine processuale; una doglianza fondata sulla verificazione non è utile se non attacca anche la statuizione sulla tardività del disconoscimento posta a fondamento della decisione.
  • La mancata impugnazione di una sentenza non definitiva determina il giudicato interno sulle questioni da essa definite, comprese quelle coperte da giudicato implicito, e impedisce di riesaminare in seguito la validità o efficacia dei contratti già definitivamente scrutinati.
  • Il principio secondo cui la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio incontra il limite del giudicato interno, espresso o implicito: una volta formato il giudicato sulla validità del rapporto, la nullità non può più essere fatta valere nei gradi successivi.
  • La tutela del consumatore contro le clausole abusive richiede la previa allegazione e verifica dello status di consumatore; in mancanza di tale qualità, non è utilizzabile la giurisprudenza unionale che limita gli effetti del giudicato sulle clausole vessatorie.
  • Nel contratto di fideiussione prestato a favore di una società, la qualità di consumatore del garante va valutata in relazione al contratto di garanzia e allo scopo concreto perseguito al momento della stipula; assume rilievo l'eventuale collegamento funzionale del garante con la società garantita, ad esempio come amministratore o legale rappresentante.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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