Sentenza del 02/07/2018 n. 2111 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Pignoramento - Notifica atto prodromico - Competenza giudice tributario - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, quando l'opposizione al pignoramento si fonda sulla mancata notifica dell'atto tributario presupposto e la domanda riguarda un atto dell'Agenzia delle Entrate, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Non è quindi competente il giudice ordinario, anche se la contestazione viene formalmente proposta contro l'atto di pignoramento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico o presupposto. La questione riguardava l'individuazione del giudice competente: se il giudice ordinario, in quanto giudice dell'esecuzione, oppure il giudice tributario, trattandosi di una contestazione relativa a un atto dell'amministrazione finanziaria e alla sua corretta notificazione.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria e sull'impugnazione degli atti tributari
Le contestazioni relative all'esistenza, validità, notificazione o impugnabilità di un atto tributario presupposto appartengono alla giurisdizione tributaria, anche quando l'atto successivo contestato è un pignoramento.
Massime di principio
- Per stabilire il giudice competente occorre guardare alla natura sostanziale della contestazione, non soltanto alla forma dell'atto impugnato.
- Se si contesta la mancata notifica o l'invalidità di un atto tributario presupposto, la competenza spetta normalmente al giudice tributario.
- Il giudice ordinario può restare competente per questioni proprie della fase esecutiva, ma non per verificare la validità o la notificazione dell'atto fiscale presupposto.
- Prima di proporre ricorso è essenziale individuare l'atto effettivamente contestato e verificare i termini e le modalità di impugnazione applicabili davanti al giudice tributario.
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