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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25510/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'indennizzo previsto dalla polizza contro il furto per la sottrazione di un'autogru di proprietà della De Lage Landen e concessa in leasing alla ricorrente. In primo grado la domanda era stata accolta; la compagnia assicuratrice ha impugnato sostenendo che non fosse provato il reato di furto da parte di terzi. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) sostenendo che risultava provata la rimozione dell'autogru e che l'accertamento dell'ignoto autore e dell'archiviazione penale avrebbe dovuto favorire la sua posizione, non gravando su di lei dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la prova della sola rimozione dell'autogru non era sufficiente a dimostrare il reato di furto ai fini dell'indennizzo: mancavano indizi idonei a dimostrare che la rimozione fosse stata compiuta da soggetti estranei con intento di sottrazione. La Cassazione ha confermato che, nel contratto assicurativo, l'onere probatorio dell'evento coperto grava sull'assicurato; l'eventuale allegazione da parte dell'assicuratore di cause di esclusione costituisce contestazione della prova e non sposta l'onere. La denuncia penale e il decreto di archiviazione non vincolano il giudice civile. Per questi motivi il rigetto del pagamento da parte dell'assicuratore è stato ritenuto legittimo e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Fissazione dell'onere della prova: nell'assicurazione l'assicurato deve provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo (l'evento coperto). La Corte ha confermato che l'onere di provare l'evento assicurato resta a carico dell'assicurato

  • art. 1900 cod. civ.

    La colpa grave del contraente o del beneficiario esclude la garanzia assicurativa; l'onere di provare l'esistenza di tale esclusione grava sull'assicuratore. La sentenza distingue tra onere dell'assicurato di provare l'evento e onere dell'assicuratore di provare eventuali esclusioni

  • art. 1882 cod. civ.

    Richiamo alla natura giuridica del contratto di assicurazione e ai principi applicabili alla prestazione dell'indennizzo per sinistro

  • art. 624 cod. pen.

    Definizione del reato di furto (sottrazione di cosa mobile altrui). La Corte territoriale ha ritenuto che mancassero indizi sufficienti a configurare questa fattispecie nei termini richiesti per la copertura assicurativa

  • artt. 408 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sull'archiviazione del procedimento penale: la Corte ha chiarito che il decreto di archiviazione non vincola il giudice civile, che può valutare i fatti diversamente

  • art. 113, art. 115, art. 116 c.p.c. (richiamati nella decisione)

    Richiami ai criteri di libera valutazione della prova e alla motivazione del giudice di merito. La Corte ha ribadito l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto, salvo motivazione apparente o gravemente contraddittoria

  • art. 13, comma 1 d.P.R. n. 115/2002

    Regola sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento da parte del ricorrente ai sensi della norma

Massime di principio

  • In materia di assicurazione contro il furto l'assicurato ha l'onere di provare l'evento coperto (il sinistro) e i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo; la mera constatazione della scomparsa o della rimozione del bene può non essere sufficiente se mancano indizi che la rimozione sia avvenuta per volontà di terzi estranei e con intento di sottrazione
  • Se l'assicuratore allega l'esistenza di cause che escludono la garanzia (es. colpa grave dell'assicurato), detta allegazione assume la forma di contestazione della prova dell'evento e resta all'assicurato l'onere di dimostrare il sinistro; l'onere di provare l'esclusione vera e propria grava sull'assicuratore
  • La denuncia penale fatta dall'assicurato o l'archiviazione del procedimento penale non forniscono prova automatica della sussistenza o insussistenza del furto in sede civile: i fatti vanno valutati dal giudice civile con tutti i mezzi di prova e l'archiviazione non preclude una diversa qualificazione civile
  • Per beni di grandi dimensioni la valutazione delle circostanze (assenza di testimoni, modalità di rimozione, mancanza di segni di effrazione, comportamento dell'assicurato) è cruciale per determinare se si sia verificata la fattispecie di furto; la raccolta attiva di elementi probatori (ricerche, testimonianze, documentazione) è determinante per l'assicurato
  • La valutazione di fatto operata dal giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e priva di contraddittorietà o ragionevolezza manifesta; dunque, contestazioni sulla valutazione probatoria devono evidenziare vizi sostanziali della motivazione

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