Sentenza n. 591/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della graduatoria del concorso per titoli ed esami per n. 113 posti per il personale militare della Marina Militare da ammettere alla frequenza del 21° corso Complementare allievi Marescialli pubblicata con Decreto del Vice Direttore Generale di concerto con il vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0378237 del 30/06/2022; - del relativo Bando di concorso pubblicato con Decreto del Vice Direttore Generale di concerto con il vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0369395 del 16/08/2021 - per quanto di ragione, dei verbali di valutazione titoli; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per l’accertamento - del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al Corso 21° Complementare di Allievi Marescialli della Marina Militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura concorsuale per l'ammissione al 21° Corso complementare Allievi Marescialli della Marina Militare, nonché esclusione del ricorrente dal corso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria, il bando, i verbali di valutazione dei titoli e gli atti conseguenti, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'ammissione al corso. Nella categoria SSP/TM del Ruolo Sergenti CEMM erano disponibili tre posti, con riserve per candidati in possesso delle abilitazioni SMG, SAER e TAER. Il ricorrente, abilitato SMG, era stato inizialmente inserito nell'elenco dei convocati, ma successivamente escluso e sostituito da un candidato proveniente dal precedente concorso, in applicazione dell'art. 12 del bando. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies l. 241/1990, della lex specialis e dei principi di imparzialità e ragionevolezza, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto rimodulare i posti vacanti assegnandone almeno uno alla posizione riservata ai sommergibilisti SMG, anziché utilizzare i posti per candidati provenienti dal precedente concorso. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'art. 12 del bando, lamentando che la priorità riconosciuta ai candidati del precedente concorso determinasse una disparità di trattamento, anche in ragione delle differenze tra le due procedure concorsuali quanto a prove, punteggi e numero dei posti. In udienza il difensore ha rinunciato alla contestazione relativa all'esclusione del controinteressato ai sensi dell'art. 5 della lex specialis, insistendo sulla sola censura riguardante la devoluzione dei posti rimasti vacanti.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha interpretato l'art. 12, commi 1 e 2, del bando come una riserva prioritaria in favore dei candidati che avevano partecipato al precedente concorso, ma non avevano potuto sostenere le prove per essere impegnati in operazioni all'estero. Tali candidati, ove avessero superato le prove del nuovo concorso e conseguito un punteggio superiore a quello dell'ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria del concorso precedente, dovevano essere dichiarati vincitori con prevalenza sugli altri partecipanti. Le abilitazioni SMG, SAER e TAER attribuivano una posizione rafforzata soltanto nei rapporti tra candidati soggetti alla medesima disciplina e non prevalevano sulla priorità prevista dall'art. 12. Pertanto, due dei tre posti della categoria SSP/TM erano legittimamente assegnati ai candidati provenienti dal precedente concorso; il terzo era spettato al candidato con abilitazione SAER che aveva conseguito un punteggio nettamente superiore a quello del ricorrente. Quanto alla mancata rimodulazione dei posti, il Tribunale ha ritenuto che l'art. 1, comma 5, del bando attribuisse all'Amministrazione una mera facoltà, e non un obbligo, di incrementare i posti in presenza di esigenze funzionali e di copertura finanziaria. La scelta di non esercitare tale facoltà rientrava nella discrezionalità amministrativa e non risultava discriminatoria né lesiva dell'imparzialità, poiché non comportava una diversa disciplina di situazioni uguali. Il giudice ha inoltre ritenuto coerente la disciplina con la tutela dei militari impegnati in missioni all'estero, prevista dall'art. 12 l. 145/2016. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della non agevole interpretazione delle disposizioni e dell'iniziale indicazione del ricorrente tra i vincitori in un elenco non ufficiale.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, del bando di concorso
I posti eventualmente occupati da candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali precedenti, ai sensi del successivo articolo 12, saranno computati nel numero dei posti a concorso [...] salva la facoltà per l'Amministrazione di aumentarne il numero in caso di sussistenza di esigenze funzionali e della relativa copertura finanziaria.
La disposizione attribuisce all'Amministrazione una facoltà discrezionale, non un obbligo, di incrementare i posti messi a concorso in presenza di esigenze funzionali e copertura finanziaria.
art. 12, comma 1, del bando di concorso
I candidati che avevano presentato domanda di partecipazione a precedenti analoghi concorsi interni [...] ma non avevano potuto sostenere le relative prove [...] perché impiegati in operazioni al di fuori del territorio nazionale [...] saranno ammessi d'ufficio allo svolgimento della prova scritta prevista per il concorso di cui al presente bando.
La disposizione riconosce ai candidati impegnati in operazioni all'estero una posizione differenziata e prioritaria nella nuova procedura concorsuale.
art. 12, comma 2, del bando di concorso
I candidati, il cui punteggio così computato risultasse superiore a quello conseguito dall'ultimo candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di merito del concorso di provenienza, saranno dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del 21° corso complementare.
Il candidato proveniente dal precedente concorso deve essere dichiarato vincitore, con prevalenza sugli altri partecipanti, quando il punteggio ricalcolato secondo la disciplina del bando supera quello dell'ultimo candidato utile della graduatoria precedente.
art. 12 l. 21 luglio 2016, n. 145
I militari che non possano partecipare alle prove concorsuali in quanto in missione all'estero siano "rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile".
La disciplina legislativa è finalizzata a tutelare i militari impossibilitati a partecipare alle prove per ragioni di servizio all'estero, assicurando il rinvio al primo concorso successivo e il riconoscimento della posizione giuridica spettante.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità non impone all'Amministrazione di esercitare una facoltà discrezionale di aumento dei posti quando la scelta di non esercitarla mantiene fermi i criteri e le determinazioni stabiliti dal bando.
artt. 1, 3, 7 e 21-octies l. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente, ma il giudice ha escluso la sussistenza dei vizi dedotti.
Massime di principio
- Quando la lex specialis riconosce ai candidati impossibilitati a sostenere le prove di un precedente concorso perché impegnati in operazioni all'estero il diritto a partecipare al concorso successivo e prevede che, al ricorrere delle condizioni stabilite, siano dichiarati vincitori, tale posizione prioritaria prevale sulle ordinarie posizioni dei candidati della nuova procedura, comprese quelle derivanti dal possesso di abilitazioni specialistiche previste dal bando.
- Le riserve riferite a specifiche abilitazioni professionali o specialistiche operano nei confronti dei candidati assoggettati alla medesima disciplina concorsuale, ma non prevalgono sulla distinta posizione prioritaria riconosciuta dalla lex specialis ai candidati provenienti da una precedente procedura e tutelati per non aver potuto partecipare alle relative prove a causa di missioni all'estero.
- La previsione del bando che consente all'Amministrazione di aumentare il numero dei posti in presenza di esigenze funzionali e copertura finanziaria attribuisce una facoltà discrezionale e non un obbligo giuridico. Il mancato esercizio di tale facoltà non è illegittimo per sé solo, se non determina disparità di trattamento o violazione dei criteri fissati dalla lex specialis.
- La scelta amministrativa di non rimodulare i posti vacanti non viola il principio di imparzialità quando mantiene fermi i criteri e le scelte originariamente stabiliti dal bando e non tratta in modo diverso situazioni uguali.
- La disciplina concorsuale diretta a salvaguardare la posizione dei militari impossibilitati a sostenere le prove per ragioni di servizio all'estero deve essere interpretata in coerenza con la finalità legislativa di rinviarli d'ufficio al primo concorso successivo utile, attribuendo loro la posizione giuridica prevista dalla normativa.
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