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Ordinanza

Ordinanza n. 2302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno n. 201/2026, pronunciata in accoglimento della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il TAR aveva ritenuto che le questioni dedotte fossero complesse e richiedessero approfondimento, anche sotto il profilo della giurisdizione, in ragione dell'eccezione sollevata dall'ASL Salerno; conseguentemente, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., aveva fissato l'udienza pubblica di merito al 26 gennaio 2027. Il contenuto specifico degli ulteriori motivi d'appello non è riportato nel testo dell'ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini previsti dall'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire nel merito le questioni sostanziali o quella relativa alla giurisdizione. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto che le esigenze cautelari dell'impresa appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante una valutazione del TAR circa la possibilità di fissare in modo più sollecito l'udienza di merito, anche considerando la riserva del giudice di primo grado sulla giurisdizione. Ha quindi disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari e di questioni che richiedono approfondimento, di tutelare la parte mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, anziché attraverso una decisione cautelare immediata sul contenuto della pretesa.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, quando le questioni dedotte sono complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, anche per la possibile sussistenza di un difetto di giurisdizione, la tutela cautelare può essere assicurata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • Il giudice d'appello cautelare può accogliere l'appello senza pronunciarsi sul merito della controversia, limitandosi a disporre che il giudice di primo grado valuti una più ravvicinata fissazione dell'udienza pubblica, quando tale soluzione realizzi un adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • La riserva del giudice di primo grado sulla giurisdizione costituisce un elemento rilevante nel modulare la tutela cautelare e può giustificare una misura interinale fondata sulla rapida trattazione del merito anziché sulla sospensione o sull'anticipazione degli effetti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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