Ordinanza n. 2971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma che aveva respinto la domanda cautelare contro la mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma relativa alla mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato. In primo grado erano stati contestati gli esiti della valutazione dell'elaborato da parte della commissione esaminatrice, deducendo, in particolare, una difformità di valutazione rispetto a elaborati simili di altri candidati; a sostegno era stato prodotto anche un parere pro veritate. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus, ha ritenuto corretta la valutazione del TAR secondo cui la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice non appariva manifestamente illogica. I motivi di primo grado, pur non risultando prima facie immediatamente fondati, dovranno tuttavia essere esaminati compiutamente dal TAR nella fase di merito, con particolare riguardo alla dedotta difformità di valutazione dell'elaborato rispetto a quelli simili di altri candidati, anche alla luce del parere pro veritate. Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto prevalenti le esigenze dell'Amministrazione, considerata l'organizzazione del Ministero della giustizia e il carattere temporaneo delle commissioni d'esame; l'appellante potrà ottenere adeguata tutela in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; la pronuncia ha deciso l'appello contro l'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nelle procedure di esame caratterizzate da valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, la tutela cautelare non può essere accordata in assenza di una manifesta illogicità della valutazione, ferma restando la possibilità di un compiuto esame nel giudizio di merito di specifiche deduzioni comparative e della relativa documentazione.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a procedure d'esame, le esigenze organizzative dell'amministrazione e il carattere temporaneo delle commissioni possono prevalere sul periculum del candidato quando quest'ultimo possa ottenere adeguata tutela mediante la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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