Sentenza n. 4459/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero (Svizzera) e contrassegnata da n. 36519 e inoltrata il 02.08.2024; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza del 2 agosto 2024 per il riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in Svizzera
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, nonché la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre formulato una domanda risarcitoria. Il ricorso si fonda sull’esistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e sull’inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento. Il Ministero si è costituito con formula di stile e non ha contestato specificamente l’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio, accertando che ricorrevano i presupposti per configurare un silenzio giuridicamente rilevante: l’esistenza di un obbligo di provvedere su un’istanza del privato, la titolarità di una situazione giuridica legittimante e la scadenza del termine procedimentale. Il giudice ha ritenuto decorso sia il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia il termine speciale previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Da tale disposizione, letta con il comma 2, deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e ulteriori tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore ministeriale preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. La domanda di risarcimento è stata rigettata perché non sussistevano i relativi presupposti ed era stata formulata in modo generico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere su un’istanza del privato, consente di configurare l’inerzia amministrativa rilevante ai fini dell’azione avverso il silenzio.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’Amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere, ove necessario, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza e per le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
Massime di principio
- Sussiste un silenzio amministrativo giuridicamente rilevante quando, a fronte di un’istanza del privato, esiste un obbligo dell’Amministrazione di provvedere, il richiedente è titolare di una situazione giuridica legittimante e il termine per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione conseguito all’estero disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’Amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi essere pari, al massimo, a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- In presenza di un silenzio illegittimo, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare il dirigente o direttore dell’Amministrazione preposto alla struttura competente; il commissario può essere onerato di provvedere personalmente, senza delega e senza compenso, entro un ulteriore termine fissato dal giudice.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere non comportano automaticamente il riconoscimento del titolo richiesto: l’Amministrazione deve adottare il provvedimento conclusivo conformandosi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e alla disciplina applicabile.
- La domanda risarcitoria formulata genericamente, senza adeguata allegazione dei presupposti del danno risarcibile, può essere rigettata anche quando sia accolta l’azione avverso il silenzio.
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