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Sentenza

Sentenza n. 3941/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2) - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/1/2023: per l’annullamento, previa sospensiva - della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alfa Medicalitalia S.r.l. il 29/1/2023: per l’annullamento, previa sospensiva - del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967 – 2022 del 14 dicembre 2022, Prot-2022-1500969, recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Allegato 1 al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7/12/2022, richiamata nel citato decreto ma di contenuto allo stato sconosciuto, in cui sono evidenziati, come dettagliato nell'Allegato n. 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dei provvedimenti con cui le Aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R. hanno certificato il valore della spesa sostenuto per l'acquisto di dispositivi medici, così come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 richiamati nel testo del decreto n. 7967/2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici;

Giustizia amministrativa202215205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di adozione delle linee guida sul payback per gli anni 2015-2018, nonché i conseguenti provvedimenti regionali di quantificazione delle quote di ripiano a carico dell'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti relativi al meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato, tra gli altri, i provvedimenti della Regione Piemonte e della Regione Liguria recanti gli elenchi delle aziende soggette a ripiano e dei relativi importi, nonché gli atti di certificazione dei fatturati regionali. Nel corso dell'udienza di merito del 12 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Ha inoltre rappresentato che non tutte le Regioni creditrici avevano ancora pubblicato l'attestazione dell'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dal sopravvenuto meccanismo normativo di definizione delle controversie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che l'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha introdotto un meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback, collegato al pagamento di una quota ridotta, determinando il venir meno della controversia sostanziale. Secondo il TAR, tuttavia, la qualificazione processuale corretta è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non la cessazione della materia del contendere, poiché il bene della vita conseguito mediante il pagamento ridotto è diverso da quello originariamente perseguito con l'impugnazione, consistente nell'eliminazione dei provvedimenti dal mondo giuridico. L'effetto estintivo dell'obbligazione per le annualità 2015-2018 si produce ex lege con il pagamento della quota prevista dalla disposizione, anche se non tutte le Regioni abbiano pubblicato l'attestazione del versamento. È stata ritenuta comunque dirimente la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È la disciplina richiamata quale base del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e del relativo meccanismo di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «la cessazione della materia del contendere»

    Introduce un meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback mediante pagamento di una quota ridotta; il pagamento produce ex lege l'effetto estintivo dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La pronuncia applica, sul piano processuale, la figura dell'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ritenuta più corretta rispetto alla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa consente al ricorrente di definire una controversia mediante il pagamento di una somma ridotta, l'interesse all'annullamento degli atti originariamente impugnati può venire meno, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta produce ex lege l'effetto estintivo dell'obbligazione di ripiano per le annualità considerate, senza che sia necessario attendere la pubblicazione, da parte di ogni amministrazione creditrice, di un separato provvedimento attestante l'avvenuto versamento.
  • La cessazione della controversia sul piano sostanziale non coincide necessariamente con la cessazione della materia del contendere: quando il risultato conseguito dal ricorrente è diverso dall'eliminazione degli atti impugnati, la categoria processuale corretta è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione è sufficiente, ove non emergano ragioni per una diversa pronuncia, a fondare la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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