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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7507/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione di un'autovettura. Il ricorso denunciava, con unico motivo, manifesta carenza di motivazione da parte della Corte d'appello che aveva ritenuto sufficiente il possesso delle chiavi dell'auto rubata per confermare la condanna. Si contestava inoltre la mancata valutazione dell'eventuale dolo eventuale (mancata prova della rappresentazione e accettazione del rischio da parte dell'imputata) e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità della decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto che il possesso, nella borsa dell'imputata, di due chiavi idonee ad avviare l'autovettura il cui nottolino del quadro di accensione era stato sostituito costituisca elemento sufficiente, in assenza di una spiegazione alternativa plausibile, per affermare la ricettazione. La Corte ha inoltre giudicato aspecifica e generica la doglianza sulla "eccessività della pena" e, in ogni caso, ha escluso la particolare tenuità del fatto trattandosi di autovettura (bene non di lieve valore). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

    La censura denunciava la manifesta carenza della motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione, seppur breve, fosse adeguata alla luce degli elementi di fatto (possesso delle chiavi, sostituzione del nottolino, fuga del coimputato) e conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    La dedotta applicabilità dell'attenuante della particolare tenuità è stata respinta: per la Corte il valore dell'autovettura non è lieve e, quindi, non ricorrono i presupposti per la particolare tenuità del fatto.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso la parte che l'ha proposto è condannata al pagamento delle spese processuali; la Corte, rilevata la colpa nella proiezione dell'impugnazione, ha altresì disposto la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 133, cod. pen.

    Richiamato come criterio da considerare per la valutazione delle circostanze che possono concorrere a formare l'attenuante; la Corte ha osservato che, anche valutati i criteri di cui all'art. 133, non risultano elementi che consentano di configurare la particolare tenuità data la natura e il valore del bene.

Massime di principio

  • Il possesso materiale di oggetti provenienti da reato (es. chiavi funzionanti di un veicolo rubato) costituisce un forte elemento probatorio per la ricettazione, salvo che l'imputato fornisca una spiegazione plausibile e credibile dell'origine lecita del possesso.
  • L'onere probatorio resta in capo all'accusa, ma il mancato offrire dalla difesa una spiegazione alternativa non indebita l'accusa: può integrare prova indiziaria dell'elemento soggettivo quando il possesso e le circostanze dimostrino la riconducibilità a fatto criminoso.
  • La particolare tenuità del fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 648 c.p. è applicabile solo se il valore del bene è effettivamente trascurabile e, comunque, richiede la verifica congiunta degli altri elementi di cui all'art. 133 c.p.; beni come autovetture difficilmente rientrano in tale ipotesi.
  • Motivi aspecifici o generici (es. «eccessività della pena» senza specificazione) sono inammissibili in sede di impugnazione e non obbligano il giudice ad un esame approfondito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti oltre il sindacato di legittimità: le richieste che implicano una nuova ricostruzione probatoria o interpretativa dei fatti saranno respinte se non fondate su censura di diritto motivata.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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