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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35501/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 05220010033676858 relativa a ritenute d'acconto IRPEF 1994 della società Maccioni Fiori s.a.s.. Il ricorrente deduceva la decadenza dell'agente della riscossione per tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973 e contestava che il socio coobbligato potesse essere escusso senza una nuova notifica dell'atto impositivo o della cartella nei termini previsti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 decorre dal momento in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decise il merito) e che tale termine era stato rispettato. Ha inoltre ritenuto che la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente il termine di decadenza e che successive cartelle verso coobbligati hanno valore strumentale esecutivo e sono assoggettate al termine di prescrizione ordinario, senza incidere sulla decadenza già interrotta. La Corte ha ribadito la responsabilità illimitata e solidale dei soci di s.a.s. e che non è necessaria una nuova notifica dell'atto impositivo al socio per procedere all'esazione nei suoi confronti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri processuali indicati nella sentenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 primo comma lett. c)

    Il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito). La notifica all'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza; successive cartelle verso coobbligati non riaprano la decadenza.

  • Codice civile, art. 2291

    Conferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci di s.a.s.; tale responsabilità opera anche per le obbligazioni tributarie in mancanza di espressa deroga.

  • Codice civile, art. 2304

    Riferimento alle ordinarie condizioni di responsabilità in materia di obbligazioni; nel contesto tributario il debito del socio è considerato il medesimo della società e può essere escusso senza ulteriore atto impositivo specifico nei confronti del socio.

  • Cass. 24322/2014

    Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe il termine di decadenza e che successive notifiche verso coobbligati sono strumentali all'esecuzione.

  • Cass. 19985/2013

    Conferma la natura solidale della responsabilità dei soci e i principi sulla sussidiarietà rispetto alla società di persone.

  • Cass. 10584/2007; Cass. 6734/2011; Cass. 19188/2006; Cass. SS.UU. 28709/2020

    Ulteriori precedenti citati che ribadiscono l'immediata imputazione del presupposto tributario ai soci di società di persone e la legittimità dell'esazione verso i soci senza necessità di notifiche ripetute degli atti impositivi originari.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale ex art.25 DPR 602/1973 decorre dal momento in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato) e non dalla data dell'accertamento amministrativo iniziale se quest'ultimo era ancora impugnato.
  • La notifica della cartella di pagamento all'obbligato principale interrompe la decadenza: successive notifiche ai coobbligati hanno funzione esecutiva strumentale e non riaprono la decadenza già interrotta.
  • Nei confronti dei soci di società di persone (s.a.s., s.n.c.) vige responsabilità illimitata e solidale; pertanto l'agente della riscossione può procedere all'esazione nei confronti del socio senza obbligo di nuova notifica dell'atto impositivo originario, salvo diverse specifiche previsioni normative.
  • In contestazioni sulla tardività della notifica è essenziale verificare la data del passaggio in giudicato dell'accertamento e le eventuali notifiche precedenti all'obbligato principale che possono interrompere la decadenza.
  • La distinzione fra decadenza e prescrizione è rilevante: la decadenza (art.25 DPR 602/1973) può essere interrotta dalla notifica dell'atto all'obbligato principale, mentre la prescrizione è regolata dai termini ordinari e da regole diverse; le successive azioni verso coobbligati possono risentire della prescrizione ordinaria.

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