Sentenza del 09/11/2021 n. 3403 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 123/2021 Pres. Nicola Graziano, Est. Ilaria Grimaldi CONSORZI - Contributi consortili - Beneficio irriguo - Prova del consumo effettivo di acqua - Requisiti - Individuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento dei contributi di bonifica anno 2017 per difetto di motivazione e per mancanza di indicazione e prova del consumo effettivo di acqua irrigua, in particolare per fondi sprovvisti di contatore.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. È stato rigettato il motivo relativo alla quota fissa: la quota fissa è dovuta perché il fondo risulta inserito nel catasto irriguo di contribuenza e non è stato dimostrato che il fondo non tragga benefici dall'opera del consorzio. Invece è stato accolto il motivo relativo ai consumi idrici: il Consorzio aveva quantificato il consumo basandosi sulla categoria catastale dei fondi anziché sulle colture effettivamente praticate e sulle tre fasce previste dal regolamento (art. 21), determinando così un difetto di motivazione e l'assenza di certezza sulla quantità d'acqua imputabile all'utente. Inoltre mancava la prova dell'esistenza di bocchette d'acqua sul fondo. Di conseguenza i consumi sono stati dichiarati non dovuti. Spese compensate.
Norme richiamate
Regolamento per la gestione e conservazione degli impianti consortili (delib. n. 561/AG del 21/3/2003)
L'art. 21 dispone che, in mancanza di contatori, la quota variabile per i consumi va calcolata sulla base di una divisione in tre fasce individuate per tipo di coltura e non per categoria catastale. L'art. 24 richiama l'art. 21 e prescrive che le spese di esercizio siano addebitate tenendo conto della cultura ordinaria del territorio e dell'idro-esigenza.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 26009/2008
Precisa che non c'è una assoluta inversione dell'onere della prova: il ribaltamento dell'onere sul contribuente opera solo se l'atto impositivo contiene tutti gli elementi che giustificano la pretesa contributiva (inclusione nel perimetro, interventi, costi, utilità, criteri di ripartizione).
Cass. Sez. trib., sent. n. 5135/2012
Stabilisce che, se è documentato l'inserimento del bene nel perimetro di contribuenza e la valutazione nel piano di classifica, il consorzio non ha ulteriori obblighi probatori.
Cass. n. 61/1970
Affermata la regola secondo cui, in mancanza di determinazione dell'entità della somministrazione, si presume l'erogazione pari al normale fabbisogno che deve essere, se non direttamente determinabile, oggettivamente accertabile tenendo conto anche di precipitazioni e disponibilità di acque private (pozzi).
Massime di principio
- Per terreni senza contatore il consorzio deve quantificare la quota variabile dei consumi sulla base delle tre fasce previste dal regolamento, individuate in funzione della coltura effettivamente praticata; l'uso della sola categoria catastale è insufficiente e determina difetto di motivazione.
- La quota fissa è dovuta se il fondo è incluso nel catasto irriguo di contribuenza, salvo prova contraria del contribuente che dimostri l'assenza di benefici dall'opera consortile.
- L'onere della prova è ripartito: il consorzio deve indicare nell'atto gli elementi che giustificano la pretesa (inclusione nel perimetro, interventi, criteri, eventuale esistenza di bocchette); se ciò è fatto, l'onere può gravare sul contribuente per contestare tali elementi; in mancanza di tali elementi l'atto è viziato.
- In assenza di contatore e di determinazione precisa della somministrazione, deve presumersi l'erogazione pari al normale fabbisogno, ma il normale fabbisogno deve essere oggettivamente accertabile tenendo conto di coltura, precipitazioni e fonti private d'acqua.
- Per il contribuente che contesta addebiti per consumi è efficace proporre prove sulla coltura effettivamente praticata, sull'assenza di bocchette o sull'effettiva disponibilità d'acqua privata; per il consorzio è prudente documentare la metodologia di calcolo e collegarla espressamente alle norme regolamentari e alle ispezioni sul territorio.
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