Sentenza n. 960/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza –-OMISSIS-e prot. -OMISSIS- cat. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS-e notificato il -OMISSIS-, con il quale ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività di raccolta di scommesse svolta nei locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-; - del precedente provvedimento del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – -OMISSIS- , n. reg. -OMISSIS- Catg. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal sig. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, per ottenere Licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), ai fini della prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto della -OMISSIS-, all'interno dei locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-; - dell'ulteriore precedente provvedimento del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – -OMISSIS- reg. -OMISSIS- del-OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, con il quale si indicava quale motivo ostativo al rilascio della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta dal sig. -OMISSIS-, la mancanza di concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevista per l'attività di raccolta scommesse, all'interno dei locali; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Questore recanti il diniego della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., il preavviso di rigetto e l'ordine di cessazione dell'attività di raccolta scommesse
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva impugnato i provvedimenti del Questore che avevano ordinato l'immediata cessazione dell'attività di raccolta scommesse nei propri locali, respinto l'istanza per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. e indicato, quale motivo ostativo, la mancanza della concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima della decisione di merito, il legale rappresentante della società ha cessato l'attività imprenditoriale e lavorativa oggetto della controversia e ha notificato al Ministero dell'Interno una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente informato, non ha manifestato opposizione alla prosecuzione del giudizio. Ricorrendo quindi i presupposti processuali, il giudice ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dei provvedimenti questorili e le questioni relative alla licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito e della particolarità e complessità delle questioni controverse.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia depositata fuori udienza produce gli effetti processuali previsti quando sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, così da consentire l’eventuale opposizione di chi abbia interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e non opposta, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 88 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
È la disposizione in base alla quale era stata richiesta la licenza di pubblica sicurezza per l’attività oggetto dei provvedimenti impugnati; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, quando non sia oggetto di opposizione, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia definisce il giudizio in rito e impedisce l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti amministrativi impugnati.
- In presenza di rinuncia ritualmente notificata e non opposta, le spese possono essere integralmente compensate in ragione della definizione in rito e delle peculiarità della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →