Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 4152 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’IRPEF e alle ritenute alla fonte del dicembre 1984, sostenendo di averle versate nell’aprile 1985 insieme alle ritenute del marzo 1985, mediante un unico pagamento non analiticamente imputato. Ha inoltre dedotto la tardività delle difese dell’Ufficio, la violazione del principio di non contestazione e delle norme sull’onere della prova, nonché il diritto alla riduzione o all’esclusione delle sanzioni e soprattasse in base alla normativa sul condono fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto tempestive le difese dell’Agenzia delle Entrate, non provato il pagamento delle ritenute riferibili a dicembre 1984 e correttamente posto a carico della società l’onere di dimostrare l’imputazione del pagamento. La quietanza e i modelli 770 non consentivano di collegare una parte del versamento dell’aprile 1985 alle ritenute del dicembre 1984. È stata inoltre esclusa l’applicazione della sanatoria sulla soprattassa, poiché il ruolo era stato emesso nell’agosto 1990 e la relativa scadenza era anteriore all’entrata in vigore della disciplina agevolativa. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 32 e 72

    Nelle controversie pendenti secondo il regime transitorio, la costituzione dell’Amministrazione era tempestiva se effettuata entro il termine previsto per il deposito delle controdeduzioni. L’art. 24 riguarda l’integrazione dei motivi del ricorso da parte del ricorrente e non impedisce all’Amministrazione di chiarire o illustrare le proprie difese con memorie tempestive.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché le contestazioni dell’Agenzia erano state considerate, anche implicitamente, dal giudice di merito.

  • Art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.

    Il pagamento non può considerarsi provato per mera mancata contestazione quando l’Amministrazione ha comunque sostenuto la fondatezza della pretesa fiscale. Il contribuente che eccepisce l’estinzione del debito deve provare il pagamento e la sua riferibilità allo specifico tributo e periodo d’imposta.

  • Art. 1199 c.c.

    La quietanza prova il pagamento nei limiti del suo contenuto, ma non dimostra automaticamente che un versamento cumulativo sia stato imputato a una diversa obbligazione rispetto a quella indicata nel documento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La liquidazione automatizzata della dichiarazione può giustificare l’iscrizione a ruolo quando emergono ritenute dichiarate come non versate o comunque non risultanti correttamente dai dati fiscali.

  • D.L. n. 91 del 1983, art. 8, commi 1 e 2

    La disciplina agevolativa distingue tra sanatorie soggette a istanza e pagamento e ipotesi di esclusione delle sanzioni per imposte o ritenute pagate entro determinati termini. Per i debiti già iscritti a ruolo, la soprattassa può essere esclusa solo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma; se la rata era già scaduta prima dell’entrata in vigore del decreto, la soprattassa resta dovuta.

  • D.L. n. 83 del 1991, art. 8, convertito dalla L. n. 154 del 1991

    “se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo”

    La sanatoria per i debiti iscritti a ruolo opera soltanto per le rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto. Non si applica alle rate già scadute, come quella in esame, scaduta il 10 novembre 1990.

Massime di principio

  • Chi sostiene di aver estinto un debito tributario deve fornire una prova documentale precisa del pagamento e della sua imputazione allo specifico tributo, periodo e obbligazione; un versamento cumulativo o una quietanza generica possono non essere sufficienti.
  • La quietanza dimostra il pagamento solo nei termini in cui è redatta e non consente, da sola, di attribuire il versamento a un periodo d’imposta diverso da quello indicato.
  • Il principio di non contestazione non opera quando l’Amministrazione, anche in forma generale, continua a sostenere la fondatezza della pretesa fiscale e non ammette il fatto estintivo dedotto dal contribuente.
  • Le contestazioni dell’Amministrazione contenute in memorie depositate nei termini possono chiarire le difese originarie senza costituire necessariamente una nuova domanda o un’inammissibile integrazione dei motivi.
  • Le norme di condono o sanatoria devono essere applicate verificando puntualmente la data di emissione del ruolo, la scadenza delle rate, la data dei pagamenti e l’entrata in vigore della disciplina: le agevolazioni possono riguardare soltanto le fattispecie e i termini espressamente previsti.
  • In presenza di dati dichiarativi incompleti o di mancata esposizione delle ritenute nei modelli fiscali, l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento resta normalmente a carico del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.