Cassazione Penale, Sentenza n. 26230/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto del 14/11/2023 che aveva accolto la istanza di revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di una decisione irrevocabile emessa il 19/04/2010. Il Procuratore ha dedotto violazione di legge per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione: al momento della domanda l'ultima decisione divenuta irrevocabile sarebbe stata quella emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in data 27/11/2020, per cui quest'ultima sarebbe il giudice competente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla competenza funzionale, richiamando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione va individuato in colui che ha emesso l'ultima sentenza divenuta irrevocabile (richiamo all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.). Per violazione della competenza funzionale la decisione è nulla. P.Q.M. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 673 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base normativa dell'istanza di revoca; la Corte non discute il merito della revoca ma si limita alla questione di competenza funzionale connessa alla procedura ex art. 673.
art. 665 comma 4 cod. proc. pen.
Interpretato come criterio di determinazione del giudice dell'esecuzione: quando nel tempo siano intervenute più decisioni irrevocabili, il giudice dell'esecuzione è quello che ha emesso per ultimo la decisione irrevocabile, anche se la domanda concerne una decisione anteriore.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente a decidere sulle istanze connesse all'esecuzione bisogna considerare quale sia stata l'ultima decisione divenuta irrevocabile al momento della proposizione della domanda; quel giudice è il giudice dell'esecuzione.
- Se la competenza funzionale è violata, la decisione adottata dal giudice incompetente è viziata da nullità; la Cassazione può annullare l'atto e disporre la trasmissione degli atti al giudice correttamente competente.
- La valutazione della competenza richiede l'accertamento cronologico delle pronunce irrevocabili intervenute nel tempo: anche se la domanda riguarda una sentenza anteriore, prevale la competenza del giudice che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile.
- Chi intende proporre istanza ex art. 673 cod. proc. pen. dovrebbe verificare preliminarmente l'assetto delle pronunce irrevocabili per individuare la corte o il tribunale che, al momento della presentazione, risulta competente per materia e funzione.
- La Corte di legittimità, quando decide su questioni di competenza funzionale, si concentra sul rispetto delle regole di attribuzione del ruolo del giudice dell'esecuzione e non sul merito della richiesta di revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26200/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2024 del 04/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →