Sentenza n. 59/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach vorheriger Aussetzung der Vollstreckbarkeit der Baugenehmigung Nr. 2024-247-0 vom 18.03.2025, betreffend die „Bauliche Umgestaltung mit energetischer Sanierung und Erweiterung mit Kubaturbonus“ des Gebäudes auf der Bp. 4882, K.G. Gries (Dok. 1), sowie aller weiteren vorausgehenden, nachfolgenden oder sonstwie zusammenhängenden Verwaltungsakte, auch wenn nicht eigens angeführt oder dem Rekurssteller nicht bekannt, einschließlich des der Baugenehmigung zugrundeliegenden und dort nicht genannten Gutachtens der GKRL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 2024-247-0 del 18 marzo 2025, relativo alla ristrutturazione edilizia con riqualificazione energetica e ampliamento mediante bonus di cubatura, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano dedotto quattro motivi di ricorso. Con i primi due lamentavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 9/2018, in relazione agli artt. 1 e 13 delle disposizioni di attuazione del piano urbanistico comunale, nonché travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che il progetto superasse l’altezza massima ammessa e che la disciplina invocata non fosse applicabile alla sopraelevazione senza demolizione e ricostruzione. Con il terzo e il quarto motivo deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 15-quater del D.L.H. n. 16/2020, oltre a travisamento dei fatti e carenza istruttoria, sostenendo che l’intervento eccedesse il limite massimo del bonus energetico e che non sussistessero i presupposti per la sua concessione. Prima della decisione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese e lasciando il contributo unificato a loro carico. Il Comune e i controinteressati hanno accettato la rinuncia alle medesime condizioni.
La decisione
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti e non contrastata da soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio. Ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 del codice del processo amministrativo, la rinuncia determina l’estinzione del processo. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative all’altezza dell’edificio, all’applicabilità della disciplina provinciale sulla sopraelevazione e ai presupposti e limiti del bonus energetico. Le spese sono state compensate, con contributo unificato definitivamente a carico dei ricorrenti, secondo l’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
In presenza di una rinuncia al ricorso validamente perfezionata, il giudice dichiara l’estinzione del processo.
art. 84 c.p.a.
La parte può in ogni stato e grado del giudizio rinunciare al ricorso ... Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia deve essere formalizzata dalla parte o da un difensore munito di procura speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, in assenza di opposizione alla prosecuzione, produce l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, formalizzata secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a., notificata alle altre parti nel termine stabilito e non contrastata da soggetti interessati alla prosecuzione, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non deve esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- Le spese di giudizio possono essere compensate e il contributo unificato posto a carico del ricorrente quando tale regolazione sia concordata dalle parti e recepita dal giudice.
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