Cassazione Civile, Sentenza n. 17469/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 2656, n. 2, c.c. (prescrizione presuntiva) sostenendo che il credito del difensore che ha svolto attività in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non soggiacerebbe alla prescrizione ordinaria decennale, ma alla prescrizione breve di tre anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la prescrizione presuntiva (art. richiamato) riguarda rapporti che si svolgono senza formalità e senza documento scritto di quietanza; invece la procedura di liquidazione del compenso del difensore ammesso al gratuito patrocinio richiede una formale istanza scritta e un decreto di liquidazione del giudice, quindi è esclusa l'applicabilità della prescrizione presuntiva. Ne consegue l'infondatezza del motivo e il rigetto del ricorso. Quanto alle spese, è ricordato il principio secondo cui l'Ufficio del Pubblico Ministero, pur potendo impugnare il decreto di liquidazione, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali quando esercita funzioni processuali d'ufficio.
Norme richiamate
art. 2656 n. 2 c.c. (menzionato nel testo)
Nella sentenza viene ritenuto che la disciplina della "prescrizione presuntiva" (menzionata nel testo) opera solo per rapporti privi di formalità e senza documentazione scritta; per il credito derivante da istanza scritta e decreto di liquidazione la prescrizione presuntiva non è applicabile
R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 324 e 325
artt. 324 e 325 R.D. 3 marzo 1934 n. 383
Citati come principio analogo: gli enti pubblici pagano tramite mandati tramite tesoriere e richiedono quietanza scritta, il che esclude l'applicabilità della prescrizione presuntiva ai crediti nati da contratto scritto
D.P.R. 115 del 2002, artt. 84 e 170
artt. 84, 170 d.p.r. 115/2002
Richiamati per affermare che l'Ufficio del Pubblico Ministero ha il potere di impugnare il decreto di liquidazione, pur esercitando funzioni processuali d'ufficio
Massime di principio
- La "prescrizione presuntiva" (art. richiamato) si applica solo ai rapporti privi di formalità e in cui il pagamento avviene senza dilazione né rilascio di quietanza scritta; non si applica quando il credito nasce da un atto o procedura formale.
- Il credito del difensore ammesso al gratuito patrocinio, la cui liquidazione avviene su istanza scritta e con decreto del giudice, non rientra nella previsione della prescrizione presuntiva e dunque è soggetto alla prescrizione ordinaria (decennale) ove applicabile.
- Quando l'ente pubblico o la procedura richiedono formalità (istanza scritta, decreto, mandati e quietanze), si deve escludere l'operatività della prescrizione breve presuntiva.
- L'Ufficio del Pubblico Ministero può esercitare il potere di impugnazione avverso i decreti di liquidazione, ma, essendo titolare di funzioni processuali d'ufficio, il suo soccombere non comporta automaticamente condanna al pagamento delle spese processuali.
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