Cassazione Penale, Sentenza n. 21573/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta del 08/02/2024, con cui Venivano applicate le pene concordate per i reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente, illecita detenzione di farmaci o sostanze per alterare prestazioni agonistiche e le contravvenzioni di porto abusivo di armi e di strumenti atti a offendere; era stata disposta la confisca della sostanza stupefacente e la "confisca allargata" della somma di euro 53.000,00. Il ricorso in Cassazione, proposto dal difensore, articolava due motivi: (1) presunta violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per la denegata concessione delle attenuanti generiche, lamentando l'assenza di argomentazione sulla loro esclusione nonostante la richiesta; (2) vizio di motivazione in ordine alla confisca di beni precedentemente sottoposti a sequestro, con l'assunto che il provvedimento ablativo sarebbe stato irragionevolmente motivato con la difficoltà di individuare i titolari dei beni e quindi impropriamente esteso a terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza "eccentrica" rispetto alla sentenza impugnata in quanto si trattava di una applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) decisa dal giudice dell'udienza preliminare dove il trattamento sanzionatorio e la valutazione delle circostanze erano frutto di accordo tra le parti; pertanto la censura sulle attenuanti generiche non era spendibile in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che non risulta disposta nella sentenza impugnata la confisca di beni appartenenti a terzi e che il ricorrente non aveva interesse specifico a contestare una simile misura; anche tale motivo è stato giudicato eccentrico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, determinato equitativamente dalla Corte.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la censura sulla loro negazione fosse inidonea nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, dato che il trattamento sanzionatorio e la valutazione delle circostanze erano frutto di accordo tra le parti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Individua i motivi di impugnazione in Cassazione (tra cui violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato che i motivi proposti non erano ammissibili rispetto alla decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto l'addebito delle spese al ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della sintetica esposizione dei motivi di ricorso; usata per la sintesi conforme alle disposizioni processuali.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
Richiama la possibilità di trattare il procedimento in udienza camerale con modalità straordinarie; la Corte ha specificato che il procedimento è stato trattato secondo tali modalità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'applicazione dell'ammenda; la Corte ha ritenuto, alla luce di quella pronuncia, di non poter escludere l'ammenda anche se non rilevava dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso, determinando comunque l'importo equitativamente.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) riduce lo spazio per impugnazioni sulle responsabilità e sulla valutazione delle circostanze e delle attenuanti, poiché il trattamento sanzionatorio è frutto di un accordo tra le parti; le doglianze must mirare a vizi formali o di legittimità non contrattuali.
- In Cassazione i motivi devono essere rilevanti e attinenti alla decisione impugnata: censure definite "eccentriche" rispetto al decisum sono inammissibili.
- Per contestare provvedimenti ablativi in sede di impugnazione occorre che il ricorrente abbia un interesse specifico e dimostri che la sentenza impugnata abbia effettivamente disposto la confisca di beni di sua o altrui pertinenza; l'assenza di tale interesse porta all'inammissibilità.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e, in casi particolari, del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; motivazioni formalmente infondate o non pertinenti possono comportare tali conseguenze.
- Quando si intende impugnare questioni relative alle attenuanti generiche, è preferibile sollevare il tema nei gradi compatibili con una revisione della valutazione delle circostanze (es. appello dinanzi alla Corte competente), e non su sentenze di patteggiamento ove la materia sia stata concordata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21362/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21472/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2024 del 30/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →