Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento adottato dal Prefetto di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale.

Giustizia amministrativa202400123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia che ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale. Dall’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR rileva che, in considerazione dell’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione e della risalenza della causa, è necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla situazione sostanziale e processuale.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio nel merito e dispone incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la parte ricorrente dovrà dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L’Amministrazione dovrà verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice precisa che l’inerzia delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. e, in particolare, potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L’inerzia della parte ricorrente successiva a un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata attività processuale può essere valorizzata per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’adozione di misure di oscuramento dei dati personali a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, in una causa risalente, non risulti un’attività processuale recente indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti per verificare l’attualità dell’interesse e la sopravvenienza di fatti rilevanti.
  • Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, tale comportamento processuale può costituire elemento inequivoco di disinteresse attuale e giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice anche sul piano probatorio, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.