Sentenza del 15/04/2016 n. 7517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Secondo l’Amministrazione, l’agevolazione prevista per le ONLUS consentiva il pagamento in misura fissa della sola imposta di registro e non poteva essere estesa alle imposte ipotecaria e catastale. Le norme agevolative, infatti, essendo eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il beneficio della registrazione a tassa fissa previsto dall’art. 8 della legge n. 266 del 1991 riguarda esclusivamente l’imposta di registro e non si estende alle imposte ipotecaria e catastale, che devono quindi essere applicate in misura proporzionale. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre C.R. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, commi 1 e 2
Il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa riguarda l’imposta di registro.
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che l’agevolazione prevista per gli enti di volontariato e le ONLUS opera esclusivamente con riferimento all’imposta di registro e non anche alle imposte ipotecaria e catastale.
Art. 384 c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie costituiscono eccezioni al regime ordinario e, salvo un’espressa previsione normativa, non possono essere estese a imposte diverse da quella specificamente indicata.
- Quando una norma stabilisce un’imposta in misura fissa senza menzionare anche altre imposte collegate all’atto, l’agevolazione non si presume applicabile alle imposte ipotecaria e catastale.
- La finalità solidaristica o l’appartenenza del soggetto al settore non profit non sono sufficienti, da sole, a giustificare un’estensione analogica delle agevolazioni fiscali.
- In caso di acquisto immobiliare da parte di una ONLUS o di un ente analogo, occorre verificare separatamente il regime applicabile all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria e all’imposta catastale.
- L’eventuale estensione dell’agevolazione a più tributi deve risultare da una disposizione chiara e specifica; in mancanza, prevale l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria.
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