Sentenza del 04/04/2016 n. 909 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - utili extracontabili - società a ristretta base societaria - imputazione diretta in capo ai soci - abuso del diritto - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio per gli anni d'imposta 2006 e 2007. Gli avvisi traevano origine dall'accertamento, divenuto definitivo nei confronti della società a ristretta base societaria composta da soli due soci, di ricavi non contabilizzati, costi relativi a prestazioni oggettivamente inesistenti e costi non documentati. L'Amministrazione aveva imputato al socio, in proporzione alla partecipazione del 51%, gli utili extracontabili presuntivamente distribuiti. Il contribuente aveva contestato la possibilità di imputare automaticamente tali utili ai soci, la fondatezza dell'accertamento societario, la violazione del divieto di doppia imposizione e l'insufficiente documentazione delle ragioni della pretesa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimi gli avvisi emessi nei confronti del socio. Ha stabilito che la definitività dell'accertamento societario non impediva al socio, cui l'atto non era stato notificato, di contestare nel proprio giudizio sia l'esistenza sia l'entità dei maggiori redditi; tuttavia, il socio non ha fornito prove idonee a dimostrare che gli utili non contabilizzati fossero stati accantonati o reinvestiti dalla società anziché distribuiti. In una società con soli due soci opera quindi la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili, superabile soltanto con prova contraria concreta. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro per il primo grado e 4.500 euro per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 53 Costituzione
Principio della capacità contributiva
Il principio giustifica l'imposizione secondo la reale capacità economica e impedisce che la forma societaria venga utilizzata per sottrarre a tassazione redditi effettivamente prodotti e presumibilmente attribuiti ai soci.
Art. 3 Costituzione
È richiamato, insieme all'art. 53 Cost., quale fondamento del divieto di abuso del diritto e dell'esigenza di trattare fiscalmente in modo coerente situazioni economiche sostanzialmente uguali.
Art. 163 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Divieto di doppia imposizione
Il contribuente aveva invocato il divieto, ma la decisione non ha ritenuto fondata la censura nel caso concreto, distinguendo l'imposizione del reddito societario da quella del reddito personalmente imputato al socio.
Art. 14 del D.Lgs. 546/1992
Litisconsorzio necessario nel processo tributario
La Commissione ha rilevato che, pur potendo sussistere in astratto una controversia inscindibile tra società e soci, nel caso concreto il relativo rapporto processuale non era stato instaurato; il socio non poteva comunque essere pregiudicato da un accertamento societario a lui non notificato.
Divieto generale di abuso del diritto
La presunzione di riparto degli utili extracontabili non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica
Nelle società a ristretta base partecipativa la forma societaria non impedisce di valorizzare la sostanza economica dell'impresa e di presumere la distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci, in proporzione alle rispettive quote.
Cassazione n. 13338 del 10 giugno 2009
La presunzione di riparto degli utili extrabilancio opera anche nelle società di capitali a ristretta base partecipativa
La ristrettezza della compagine sociale, accompagnata dal reciproco controllo tra i soci, consente di presumere la conoscenza e la distribuzione degli utili extracontabili.
Cassazione n. 5076 del 2 marzo 2011
Non è sufficiente dedurre che l'esercizio sociale si sia chiuso con perdite contabili
La perdita risultante dalla contabilità non esclude di per sé che ricavi non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci; occorre dimostrare il loro accantonamento o reinvestimento.
Cassazione, ordinanza n. 17360 del 30 luglio 2014
Il socio non può essere pregiudicato da un giudicato sfavorevole formatosi nei confronti della società senza sua partecipazione
Il socio deve poter contestare autonomamente, nel giudizio relativo al proprio avviso, l'an e il quantum della pretesa derivante dall'accertamento societario non notificatogli.
Massime di principio
- Quando una società ha una compagine sociale molto ristretta, in particolare composta da pochi soci legati da reciproco controllo, i maggiori utili extracontabili accertati possono essere presunti distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute.
- La presunzione non è assoluta: il socio può superarla dimostrando concretamente che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati, reinvestiti o comunque non sono stati distribuiti.
- La mera esistenza di perdite contabili, la contestazione generica dell'accertamento o l'assenza di prelievi formalmente registrati non sono normalmente sufficienti a vincere la presunzione.
- Se l'accertamento societario non è stato notificato al socio, la sua definitività nei confronti della società non può pregiudicare il diritto di difesa del socio, che può contestare nel proprio giudizio l'esistenza e l'ammontare dei maggiori redditi.
- L'Amministrazione deve comunque fornire al socio una conoscenza effettiva e dettagliata dei fatti posti a fondamento della pretesa, mediante l'allegazione o la riproduzione degli elementi essenziali dell'accertamento societario.
- Il principio valorizza la sostanza economica dell'attività rispetto allo schermo della personalità giuridica, soprattutto quando la struttura societaria ristretta rende plausibile la conoscenza e la disponibilità degli utili non contabilizzati da parte dei soci.
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