Sentenza n. 1695/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento DELLA DETERMINA N. -OMISSIS- DEL -OMISSIS-NONCHE' DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENZIALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico per due posti di dirigente dell'Area Tecnica, con esclusione del candidato non avendo superato la prova orale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente interno e partecipante al concorso riservato per uno dei due posti, aveva superato le prove scritte con voti pari a 41/60 e 40/60, ma aveva ottenuto 32/60 alla prova orale, a fronte del minimo di 36/60 previsto dal bando, risultando non idoneo ed escluso dalla graduatoria. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 15 d.P.R. 487/1994 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e verbalizzazione, lamentando che il verbale della prova orale non avesse riportato adeguatamente lo slittamento dell'esame, la sospensione delle operazioni e le asserite condizioni insalubri della sala d'attesa, caratterizzata secondo il ricorrente da ristrettezza, assenza di aerazione ed esalazioni derivanti da lavori di tinteggiatura. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, ritenendo incoerente la valutazione negativa della prova orale rispetto al superamento delle prove scritte. In terzo luogo, ha denunciato disparità di trattamento tra i candidati esaminati il 17 dicembre e quelli esaminati il 18 dicembre, valorizzando il diverso rapporto tra candidati promossi e presenti. In quarto luogo, ha lamentato la violazione del diritto alla riserva del posto destinato al personale interno e ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance. Ha inoltre formulato istanza istruttoria e di verificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, comprese la domanda risarcitoria e l'istanza istruttoria e di verificazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente la verbalizzazione sintetica delle operazioni concorsuali: il verbale indicava la composizione della commissione, le prove, la presenza dei candidati, la sospensione dalle 15.40 alle 17.20 per impegni istituzionali non prorogabili del presidente, la ripresa delle attività, l'inizio della prova orale, l'ordine di chiamata e la chiusura della seduta. Non era necessario specificare gli impegni istituzionali del presidente, né descrivere ogni circostanza materiale non essenziale. Le asserite condizioni insalubri della sala d'attesa sono state ritenute apodittiche e prive di prova; dagli atti risultavano invece un locale ampio e illuminato, dotato di finestre, lavori terminati prima della prova e utilizzo di vernici non tossiche. Il Collegio ha inoltre rilevato che né il ricorrente né gli altri candidati avevano chiesto la verbalizzazione di tali condizioni. Quanto al secondo motivo, il superamento delle prove scritte non comportava il diritto a una valutazione positiva della prova orale. I voti scritti erano poco superiori alla sufficienza e la prova orale comprendeva anche inglese e informatica; proprio nella prova di inglese il ricorrente aveva ottenuto zero. La differenza tra 40/60-41/60 e 32/60 è stata ritenuta fisiologica e non contraddittoria. Quanto al terzo motivo, il diverso esito delle due giornate non provava una disparità di trattamento: le sessioni risultavano sostanzialmente omogenee per durata e numero di candidati esaminati. Quanto al quarto motivo, la riserva di un posto al personale interno non garantiva l'idoneità o il superamento delle prove; in mancanza di illegittimità dell'azione amministrativa non sussisteva un danno ingiusto risarcibile né una perdita di chance. Il ricorrente è stato condannato alle spese: euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune di Torino e euro 2.000,00 oltre accessori in favore dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 487/1994
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla verbalizzazione della prova orale; il TAR ha ritenuto il verbale adeguato e non viziato.
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza di verbalizzazione e motivazione; la censura è stata respinta perché il verbale documentava sufficientemente le operazioni concorsuali.
art. 2699 c.c.
I verbali delle operazioni concorsuali sono atti pubblici.
art. 2700 c.c.
Il verbale fa piena prova delle dichiarazioni e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per perdita di chance è stata respinta per l'assenza di un'azione amministrativa illegittima e di un danno ingiusto.
Massime di principio
- La verbalizzazione delle operazioni di una commissione di concorso può essere sintetica e non deve descrivere minuziosamente ogni accadimento, purché documenti in modo sufficiente le operazioni essenziali e i relativi risultati; l'omessa indicazione di singole circostanze non determina di per sé l'illegittimità del procedimento, salvo che specifiche regole impongano un contenuto puntuale del verbale.
- Il verbale redatto da una commissione di concorso, quale atto pubblico, fa piena prova dei fatti e delle operazioni attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, fino a querela di falso nei limiti propri dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico.
- Il superamento delle prove scritte non attribuisce al candidato alcuna pretesa a superare la prova orale né rende per ciò solo contraddittoria una valutazione orale negativa, soprattutto quando le prove riguardino materie parzialmente diverse e comprendano ulteriori verifiche di competenze.
- La riserva di posti in favore del personale interno opera nei limiti della procedura concorsuale e non esonera il candidato dal superamento delle prove e dal conseguimento dell'idoneità prevista dal bando.
- La diversa percentuale di candidati promossi in sessioni concorsuali differenti non dimostra, di per sé, una disparità di trattamento, in assenza di elementi concreti che evidenzino condizioni d'esame non omogenee o una valutazione arbitraria.
- Il risarcimento per perdita di chance derivante da una procedura concorsuale presuppone l'illegittimità dell'azione amministrativa e la lesione di una situazione giuridica meritevole di tutela; in mancanza di illegittimità non è configurabile un danno ingiusto risarcibile.
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