Cassazione Penale, Ordinanza n. 02874/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha parzialmente riformato solo il trattamento sanzionatorio della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la ricorrente responsabile della violazione dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: da un lato, contestava l'affermazione di penale responsabilità per il reato di fuga dopo incidente, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e l'assenza dei presupposti soggettivi; dall'altro, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla configurabilità del reato di fuga ex art. 189 C.d.S., evidenziando che il reato è omissivo di pericolo e che il dolo va valutato in relazione a ciò che l'agente percepisce al momento del fatto. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha osservato che la valutazione di particolare tenuità è rimessa al giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che la motivazione impugnata era congrua, avendo valorizzato modalità della condotta e grado di pericolo derivante dall'omessa assistenza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.
Il reato di fuga dopo incidente è qualificato come reato omissivo di pericolo: l'agente deve fermarsi quando percepisce un incidente a lui riconducibile e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessario l'immediato accertamento di un danno effettivo alle persone.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della vicenda; la motivazione deve dare conto degli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di esaminare tutti i parametri astrattamente previsti.
art. 133 c.p.
La valutazione sulla tenuità del fatto e sul bisogno di pena deve essere compiuta sulla base dei criteri di commisurazione della gravità del reato, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le modifiche apportate all'istituto dell'art. 131-bis c.p. non hanno inciso sulla congruità della motivazione resa nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il reato di fuga dopo incidente è configurabile anche quando il danno alle persone non sia ancora accertato, purché l'agente abbia percepito un sinistro a lui riconducibile e astrattamente idoneo a causare lesioni.
- Ai fini del dolo nel reato di fuga, rilevano le circostanze concretamente percepite dall'agente al momento della condotta, non la successiva e definitiva ricostruzione delle conseguenze del sinistro.
- La doglianza che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti rispetto a quella del giudice di merito è inammissibile in cassazione quando la motivazione impugnata sia completa e logica.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale della concreta offensività della condotta, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., e la relativa decisione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Per escludere la particolare tenuità non è necessario affrontare analiticamente tutti gli indici di valutazione, essendo sufficiente motivare sugli elementi ritenuti decisivi ai fini della gravità del fatto e del bisogno di pena.
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