Sentenza del 07/06/2016 n. 1494 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Istanza cautelare - ipoteca e sequestro conservativo - art. 22, comma 3, d.lgs. n. 472/77 - beni conferiti in fondo patrimoniale - crediti estranei ai bisogni della famiglia - art. 170, c.c. - applicabilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la possibilità di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, su beni inseriti in un fondo patrimoniale, sostenendo che tali beni non fossero aggredibili perché destinati ai bisogni della famiglia e perché il credito era estraneo a tali bisogni. La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 170 c.c., secondo cui i beni del fondo non possono essere sottoposti a esecuzione per debiti conosciuti dal creditore come estranei ai bisogni familiari.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’art. 170 c.c. limita gli atti esecutivi con effetto immediatamente spoliativo, come il pignoramento, ma non impedisce l’iscrizione di un’ipoteca cautelare. L’ipoteca prevista dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 ha funzione di garanzia e non sottrae al debitore la proprietà, l’amministrazione dei beni o la disponibilità dei frutti del fondo per i bisogni della famiglia. Pertanto, l’ipoteca può essere iscritta anche sui beni conferiti in un fondo patrimoniale, quale garanzia di un credito tributario.
Norme richiamate
Art. 22, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Consente l’adozione di misure cautelari, tra cui l’iscrizione ipotecaria, a garanzia dei crediti tributari.
Art. 170 c.c.
Vieta l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia, quando il creditore conosceva tale estraneità. Il divieto riguarda gli atti esecutivi immediatamente spoliativi, non necessariamente le garanzie cautelari.
Art. 2740 c.c.
Stabilisce il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, derogato nei limiti previsti per il fondo patrimoniale.
Artt. 2823, 2825 e 2825-bis c.c.
Disciplinano l’ipoteca e la sua iscrivibilità sui beni immobili, senza richiedere necessariamente l’immediata espropriabilità del bene.
Art. 491 c.p.c.
Individua il pignoramento come atto iniziale dell’espropriazione forzata, caratterizzato da effetti direttamente ablativi o limitativi della disponibilità del bene.
Art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Riguarda gli strumenti di riscossione coattiva dei crediti tributari.
Art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. a-bis), d.lgs. n. 546/1992
Rilevano sul piano della tutela giurisdizionale tributaria e dell’impugnabilità degli atti relativi alle misure cautelari.
Massime di principio
- Il fondo patrimoniale non rende i beni completamente immuni dalle pretese creditorie: limita soprattutto gli atti esecutivi immediatamente spoliativi, come il pignoramento, quando il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e tale circostanza era conosciuta dal creditore.
- L’iscrizione di un’ipoteca cautelare non equivale a un’espropriazione: trattandosi di una garanzia non spoliativa, può essere ammessa anche sui beni del fondo patrimoniale.
- Per valutare la legittimità della misura occorre distinguere tra natura cautelare e natura esecutiva dell’atto, verificando se l’atto sottragga attualmente la disponibilità del bene oppure si limiti a garantire il credito.
- La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia non impedisce, di per sé, l’iscrizione ipotecaria; assume invece rilievo nella successiva fase esecutiva e nella verifica dell’estraneità del debito ai bisogni familiari.
- In materia tributaria, la funzione di garanzia dell’ipoteca può prevalere sulla protezione patrimoniale del fondo, purché siano rispettati i presupposti e le garanzie procedimentali previsti dalla normativa.
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