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Ordinanza

Ordinanza n. 558/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazione del Commissario ad acta che aveva ritenuto integralmente eseguito il giudicato relativo alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. contro la relazione finale e la determinazione del Commissario ad acta, nominato nell’ambito del giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto alla progressione retributiva maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero e aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi. Con il primo motivo ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, mancata o incompleta esecuzione e travisamento dei fatti, sostenendo che erano stati omessi dal calcolo due periodi espressamente ricompresi nella sentenza: dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 e dal 28 novembre 2013 al 31 dicembre 2013. Con il secondo motivo ha contestato l’erronea limitazione degli effetti economici della ricostruzione della carriera al 30 giugno 2017, sostenendo che il riferimento al periodo indicato nel ricorso avrebbe imposto di estendere gli effetti sino alla data di deposito del ricorso civile, il 25 ottobre 2018. Con il terzo motivo ha dedotto l’erroneo esercizio della funzione commissariale e sviamento di potere, assumendo che il Commissario non avesse esercitato le proprie prerogative nonostante la parziale inerzia dell’amministrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto lo stralcio della memoria e della documentazione depositate tardivamente dal Ministero.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria e dei documenti depositati dall’amministrazione il 21 maggio 2026, perché tardivi rispetto ai termini dimidiati applicabili al rito. Nel merito ha ritenuto il reclamo parzialmente fondato. Ha accolto la prima doglianza, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato ricomprendeva chiaramente, tra i periodi utili alla ricostruzione della carriera sia giuridica sia retributiva, anche gli intervalli dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 e dal 28 novembre 2013 al 31 dicembre 2013. Né l’amministrazione né il Commissario ad acta potevano escluderli invocando in sede di ottemperanza il blocco economico previsto dal d.P.R. 122/2013 e dall’art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010, poiché tale argomento avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di cognizione e, se del caso, fatto valere mediante impugnazione della sentenza. Valutarlo in ottemperanza avrebbe comportato una non consentita modifica o integrazione del giudicato. Ha invece respinto la seconda doglianza: il giudicato copriva soltanto i periodi individuati nella motivazione della sentenza, coincidenti con le pretese della ricorrente e conclusi con l’anno scolastico 2016/2017, fino al 30 giugno 2017. La data di deposito del ricorso civile non incideva sull’estensione temporale del rapporto sostanziale accertato e il riferimento al periodo indicato nel ricorso riguardava il periodo oggetto della pretesa, non la data di instaurazione del processo. La terza doglianza è stata assorbita o comunque ritenuta non fondata nei limiti in cui risultava collegata alle questioni già esaminate. Il TAR ha dichiarato nulla, nei limiti indicati in motivazione, la determinazione commissariale del 14 gennaio 2026 e ha ordinato al Commissario ad acta, ovvero all’amministrazione titolare del potere di attuazione fino all’integrale adempimento, di procedere alla ricostruzione della carriera conformemente al giudicato, includendo i periodi erroneamente esclusi. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente il reclamo contro gli atti adottati dal Commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 9, comma 23, d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010

    art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010

    Il blocco economico previsto dalla disposizione, se non dedotto nel giudizio di cognizione, non può essere utilizzato in sede di ottemperanza per escludere periodi già riconosciuti dal giudicato.

  • d.P.R. 122/2013

    La normativa sul blocco economico non consente di modificare o integrare, in sede di ottemperanza, l’accertamento contenuto nella sentenza civile passata in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile del giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: deve verificare l’esistenza di comportamenti omissivi o elusivi del giudicato, senza integrare o rimettere in discussione gli accertamenti di merito compiuti nel giudizio di cognizione.
  • L’amministrazione e il Commissario ad acta devono eseguire il giudicato secondo il suo contenuto letterale e complessivo, comprendendo tutti i periodi espressamente riconosciuti dalla sentenza sia agli effetti giuridici sia agli effetti economici, quando il titolo non contiene alcuna riserva o esclusione.
  • Una disposizione normativa che avrebbe potuto incidere sul diritto riconosciuto dalla sentenza deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione e, se necessario, mediante impugnazione della decisione; non può essere invocata per la prima volta in sede di ottemperanza al fine di escludere periodi già coperti dal giudicato.
  • L’estensione temporale del giudicato si determina in base ai periodi del rapporto sostanziale individuati dalla sentenza e dalle domande accolte, non in base alla data di deposito del ricorso, che riguarda esclusivamente l’instaurazione del rapporto processuale.
  • Quando la determinazione del Commissario ad acta si discosta dal contenuto vincolante del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può dichiararla nulla nei limiti della difformità e imporre la riedizione dell’attività esecutiva secondo il contenuto del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDecadenza e tardività

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