Cassazione Penale, Sentenza n. 33671/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte Militare d'Appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale militare di Verona per il reato di collusione del militare della Guardia di Finanza (art. 3 legge 9/12/1941 n.1383, aggravato dal grado). Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che, dopo la dichiarazione di inutilizzabilità dei dati informatici estratti dal cellulare, il residuo materiale probatorio fosse insufficiente e le testimonianze fossero inattendibili; (2) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) e nullità per carenza degli elementi costitutivi del reato, con la tesi che mancasse l'accordo fraudolento e l'elemento soggettivo specifico e che l'imputato avesse agito come privato cittadino senza violare doveri istituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per essere un'impugnazione di merito non consentita in sede di legittimità: la valutazione della attendibilità testimoniale e la congruità della motivazione della Corte d'appello sono state ritenute adeguate. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato il principio secondo cui il delitto di collusione di cui all'art. 3 legge n.1383/1941 si perfeziona con il solo accordo volto a frodare la finanza (reato di pericolo), non richiedendo il conseguimento dell'evento né che l'estraneo fosse già sottoposto ad accertamento; non è necessaria la violazione di un preciso dovere di servizio, essendo sufficiente la qualità di militare della Guardia di Finanza. Pertanto è stata confermata la condanna per collusione e la pena (due anni di reclusione militare comprensiva delle attenuanti prevalenti e benefici di legge).
Norme richiamate
art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383
art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383
Il reato di collusione si perfeziona con il solo accordo tra il militare e soggetti estranei volto a frodare la finanza; è reato di pericolo: non è necessario il raggiungimento dell'effetto fraudolento né che l'estraneo sia sottoposto ad accertamento, e la qualità di militare della G.d.F. è sufficiente per l'obiettività della norma.
art. 191 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
art. 191, commi 1 e 2 c.p.p.
Consente la declaratoria di inutilizzabilità di elementi probatori informatici se la copia forense è stata ottenuta in circostanze che possono aver alterato i dati; la Corte d'appello ha escluso alcuni dati estratti dal cellulare ritenuti potenzialmente alterati.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Ground di ricorso per vizio di motivazione: il giudice di legittimità verifica la congruità e la sufficienza della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione di fatto quando questa sia logicamente e adeguatamente motivata.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Ground di ricorso per violazione di legge: utilizzato dal ricorrente per contestare l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato; la Corte ne ha esaminato il profilo sostanziale e lo ha ritenuto infondato.
art. 115 cod. pen.
Il principio generale che l'accordo non è di per sé punibile è derogato dall'art. 3 legge n.1383, che invece punisce l'accordo del militare volto a frodare la finanza.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Riguardano la nullità assoluta della sentenza; il ricorrente invocava tali nullità ma la Corte non ha rilevato vizi tali da determinare nullità assolute.
Massime di principio
- Per il reato di collusione di cui all'art. 3 legge n.1383/1941 basta l'accordo del militare con estranei volto a frodare la finanza; non è necessario il concreto conseguimento della frode (reato di pericolo).
- La qualità di appartenente alla Guardia di Finanza costituisce il requisito soggettivo rilevante della fattispecie: non occorre prova di violazione di un preciso obbligo di servizio per integrare il reato.
- La dichiarazione di inutilizzabilità di taluni elementi informatici non annulla automaticamente il resto del compendio probatorio: se rimangono elementi convergenti e adeguatamente motivati (testimonianze, indagini amministrative, riscontri documentali), la condanna può essere mantenuta.
- Nelle impugnazioni in Cassazione il ricorso che si risolve in una diversa valutazione dei fatti senza specificità è inammissibile: il giudice di legittimità non rivede valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- La prova testimoniale può fondare la condanna se la corte di merito ne valuta l'attendibilità e la congruenza con altri elementi probatori; la difesa deve contestare specificamente la motivazione per ottenere accoglimento.
- Se si contesta la configurabilità del reato per insufficienza del dolo specifico o per carenza dell'elemento soggettivo, è necessario dimostrare l'assenza dell'accordo o l'assenza di qualsiasi mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse erariale.
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