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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Prefetto di Piacenza del -OMISSIS-, notificato all'interessato in pari data, di allontanamento dal territorio nazionale per motivi afferenti l'ordine pubblico, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale allo stato sconosciuto.

Giustizia amministrativa202514849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Prefetto di Piacenza di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio fondato su diversi precedenti penali, ritenuti incompatibili con un inserimento ordinato e pacifico nella comunità nazionale e idonei a costituire una minaccia concreta, effettiva e grave per la sicurezza pubblica. Il giudizio, inizialmente proposto davanti al TAR per l’Emilia-Romagna, è stato successivamente riassunto davanti al TAR Lazio. In sede cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’ordine di allontanamento. Il Collegio ha rilevato la necessità di verificare l’applicazione dell’art. 20, comma 5, d.lgs. 30/2007, che impone di considerare, tra gli altri elementi, la durata del soggiorno in Italia, l’età, la situazione familiare ed economica, lo stato di salute, l’integrazione sociale e culturale e i legami con il Paese d’origine. Ai fini del riesame sono stati indicati, in particolare, il periodo di permanenza in Italia, il percorso carcerario del ricorrente e la documentazione relativa alla recente attività lavorativa intrapresa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, che sussistessero i presupposti per ordinare alla Prefettura di Piacenza il riesame del provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il riesame dovrà tenere conto dei criteri individuali previsti dall’art. 20, comma 5, d.lgs. 30/2007, inclusi la durata della permanenza in Italia, il percorso carcerario e la recente attività lavorativa documentata. Nelle more, il provvedimento di allontanamento è stato sospeso. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 10 aprile 2026; le spese sono state riservate all’esito della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007

    Costituisce la base normativa del provvedimento prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico.

  • art. 20, comma 5, d.lgs. 30/2007

    Nell’adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine

    Impone all’amministrazione una valutazione individualizzata della posizione dello straniero, considerando i fattori personali, familiari, economici, sanitari, di integrazione e di collegamento con il Paese d’origine.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico, la valutazione amministrativa non può fondarsi esclusivamente sulla presenza di precedenti penali, ma deve considerare in concreto i fattori individuali prescritti dalla legge, tra cui durata del soggiorno, età, situazione familiare ed economica, salute, integrazione sociale e culturale e legami con il Paese d’origine.
  • Quando il provvedimento di allontanamento non evidenzia adeguatamente la ponderazione degli elementi individuali richiesti dalla normativa, il giudice amministrativo può ordinare, in sede cautelare, il riesame dell’atto entro un termine e sospenderne provvisoriamente l’efficacia.
  • Ai fini del riesame di un ordine di allontanamento, assumono rilievo anche il percorso carcerario dell’interessato e la prova di una recente attività lavorativa, in quanto elementi potenzialmente incidenti sulla valutazione complessiva della sua integrazione e della pericolosità attuale.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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