Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 8.6.2025, n. 611, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 611 dell’8 giugno 2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 30 luglio 2025. Il Ministero si è costituito senza contestare il ricorso né provare l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero è stato ordinato di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, rilasciando al ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa 1.500 euro, oltre ai relativi accessori. Il giudice ha rilevato che, a fronte della mancata contestazione dell’Amministrazione, quest’ultima non aveva assolto l’onere di provare l’adempimento, gravante su chi allega l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2697 c.c. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale ministeriale competente, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta e, nei casi previsti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    accogliere la domanda di irrogazione di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata stabilita in 10 euro per ogni giorno, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato

    L’Amministrazione che intenda opporre l’avvenuto adempimento deve provarlo; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’esecuzione consentono di ritenere fondata l’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
  • Quando il titolo giudiziale impone alla pubblica amministrazione sia il pagamento di somme sia il compimento di un’attività ulteriore, quale l’emissione di un titolo o beneficio amministrativo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e fissare, per il ritardo, una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; in mancanza di contestazioni e di documentazione dell’adempimento, l’actio iudicati è fondata.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’Amministrazione obbligata, affinché provveda in via sostitutiva entro il termine stabilito in caso di perdurante inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.