Cassazione Penale, Sentenza n. 30091/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del provvedimento DASPO (divieto di frequentare luoghi di manifestazioni sportive e obbligo di presentazione presso il Commissariato) per violazione del diritto di difesa: il Gip ha convalidato il provvedimento prima del decorso del termine minimo di 48 ore dalla notificazione, impedendo così al ricorrente di avvalersi del periodo utile per esaminare gli atti e presentare memorie
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del Gip. Ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore di Trapani del 25 ottobre 2023 nella parte relativa all'obbligo di presentazione, ordinando alla Cancelleria di comunicare il dispositivo al Questore. La motivazione si fonda sul mancato rispetto del termine di 48 ore previsto dalla giurisprudenza per la convalida, violazione che costituisce vizio insanabile del procedimento a tutela del diritto di difesa
Norme richiamate
art. 6 legge n. 401/1989
Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi di tale norma (divieto di frequentare determinati luoghi durante manifestazioni sportive e obbligo di presentazione). La convalida di tali misure richiede il rispetto delle garanzie procedurali riconducibili al diritto di difesa
Corte di cassazione, Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15973
Giurisprudenza che afferma l'obbligo di attendere il decorso delle 48 ore dalla notificazione prima di convalidare il provvedimento questorile; la convalida anticipata è nulla
Corte di cassazione, Sez. III, 6 maggio 2020, n. 13693
Conferma del principio secondo cui la convalida non può intervenire prima delle 48 ore concesse al destinatario per presentare memorie
Corte di cassazione, Sez. III, 14 marzo 2024, n. 10700
Esempio di pronuncia che conferma l'illegittimità della convalida effettuata in violazione del termine, sottolineando che la mancata presentazione di memorie nel periodo rilevante non esclude l'interesse a impugnare
Corte di cassazione, Sez. III, 2 febbraio 2024, n. 4766
Ulteriore affermazione del principio che la violazione del termine di 48 ore determina l'illegittimità sic et simpliciter della convalida, indipendentemente dall'effettivo deposito di memorie difensive
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un DASPO o di provvedimenti simili che impongono obblighi di presentazione non può essere effettuata prima del decorso del termine minimo di 48 ore dalla notificazione al destinatario; la violazione è causa di nullità/inefficacia del provvedimento
- L'interesse ad impugnare la convalida sorge anche se il destinatario non ha materialmente depositato memorie nel periodo tra notificazione e convalida: non è necessaria la prova di un deposito per dimostrare il pregiudizio procedurale
- Gli atti devono riportare con precisione date e orari di notificazione e di deposito della richiesta di convalida, poiché il confronto temporale è decisivo per valutare la legittimità del procedimento
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe verificare tempestivamente i termini decorrenti dalla notificazione e, se la convalida è già intervenuta prima delle 48 ore, proporre immediata impugnazione per ottenere l'annullamento senza rinvio e l'inefficacia del provvedimento
- Le Autorità (Questore, PM, Gip) devono rispettare la scansione temporale del procedimento che tutela il diritto di difesa; l'omessa osservanza comporta un vizio insanabile che non può essere sanato dalla mera assenza di memorie difensive
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