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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale prot. CU/127180/2025 del 21/11/2025 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di occupazione suolo pubblico della ricorrente; -delle note Prot. CU/2025/86364, prot. CU/2025/96146 e prot. CU/2025/86371, menzionate ma non comunicate; -della nota prot. VU/2025/72507, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CU/2025/110565 del 9.10.2025 di comunicazione di avvio di procedimento; -della nota prot. CU/2025/110565 del 9.10.2025; -della nota prot. VU/2025/80053 del 3.11.2025; -ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale Rep. n. 95 del 13.02.2025 laddove ostativa; -della nota prot. CU/120445; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202514625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, nell'ambito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse suscettibile di positivo apprezzamento, poiché nell'area per la quale era stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico non risultavano consentiti stalli di sosta laterale. Ha quindi respinto la domanda cautelare, senza definire il merito della controversia, e ha compensato le spese della fase cautelare tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di occupazione di suolo pubblico e ulteriori atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale che ha rigettato la propria istanza di occupazione di suolo pubblico, nonché varie note e atti presupposti, alcuni dei quali menzionati ma non comunicati, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorrente, una precedente determinazione dirigenziale ritenuta ostativa. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma riferisce che la domanda cautelare è stata valutata alla luce della circostanza che nell'area interessata non risultano consentiti stalli di sosta laterale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dall'art. 55 c.p.a.; il giudice ha respinto la richiesta di sospensione sulla base di una valutazione sommaria negativa del fumus.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un diniego di occupazione di suolo pubblico può essere respinta quando, sulla base degli elementi disponibili e della cognizione sommaria propria della fase, l'area interessata non consenta la realizzazione dello specifico assetto materiale presupposto dall'occupazione richiesta.
  • La valutazione cautelare negativa del fumus, fondata sull'incompatibilità dell'occupazione richiesta con la disciplina dell'area, è sufficiente a respingere la domanda di sospensione senza anticipare la decisione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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