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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15947/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzi acquirenti)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace nei confronti del creditore la vendita di un immobile compiuta dalla proprietaria in favore della nipote. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 19 luglio 2024, ha riformato la decisione ritenendo non accoglibile la revoca. Il ricorrente per cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che l'esenzione dalla revocatoria per gli atti di adempimento di debiti scaduti si applicherebbe solo all'adempimento in senso tecnico e non a negozi dispositivi discrezionali, come la cessione di un bene; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2901 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la disciplina revocatoria pur in presenza dei relativi presupposti e avrebbe omesso di considerare fatti decisivi non contestati, in particolare la diminuzione della garanzia patrimoniale e i requisiti soggettivi della disponente e della beneficiaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili ma inammissibili. Ha affermato che l'adempimento di un debito scaduto può avvenire anche mediante cessione di un bene o di un credito, richiamando gli artt. 1197 e 1198 c.c.; nel caso concreto non era in discussione una procedura concorsuale né la tutela della par condicio creditorum, sicché era irrilevante il profilo dell'eventuale anomalia dell'adempimento. Ha inoltre rilevato che la Corte d'Appello aveva congruamente motivato sul fatto che la cessione dell'immobile era destinata a soddisfare debiti preesistenti verso il ricorrente e terzi. Le censure del ricorrente, mirando in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e a un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio, sono state dichiarate inammissibili perché estranee al sindacato di legittimità. Anche la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata ritenuta non correttamente prospettata, poiché non era stato denunciato un uso di prove non dedotte dalle parti o una valutazione in violazione di una regola legale di prova, ma solo un preteso cattivo apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e del contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'atto di adempimento di un debito scaduto non è soggetto ad azione revocatoria; l'adempimento può realizzarsi anche mediante cessione di un bene o di un credito. La censura che mira a distinguere tra adempimento tecnico e negozio dispositivo discrezionale è stata disattesa nel caso concreto.

  • art. 1197 c.c.

    L'adempimento dell'obbligazione può avvenire mediante prestazione diversa da quella dovuta, se il creditore consente.

  • art. 1198 c.c.

    È richiamato a sostegno dell'ammissibilità dell'adempimento tramite cessione di credito o di bene.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce alle prove un valore legale non previsto o disattende la regola del prudente apprezzamento; non è deducibile il mero cattivo esercizio della valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito e del compendio istruttorio.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    Essendo il ricorso respinto, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'adempimento di un debito scaduto può realizzarsi anche mediante trasferimento di un bene o cessione di un credito; ai fini dell'art. 2901, comma 3, c.c. rileva la funzione satisfattiva dell'atto, non la sua forma negoziale.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e logicamente coerente.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede la specifica allegazione di una decisione fondata su prove non dedotte o valutate in contrasto con regole legali di prova; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze probatorie.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un riesame del merito, ma solo nei limiti stretti del vizio motivazionale nei casi consentiti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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