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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18953/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (resa dal Tribunale di Trento e poi dalla Corte d'appello di Trento) per il reato di evasione (art. 385 c.p.), denunciando la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello. La censura principale era che la notifica era stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che fosse stato previamente inviato all'imputato, residente in Romania, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia (termine 30 giorni) come previsto dalla normativa sulle notificazioni all'estero; perciò si sosteneva la violazione delle norme processuali a pena di nullità (artt. 161, co.4, 169, 179, 601 c.p.p., richiamati ai fini dell'art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intempestività: la sentenza impugnata era stata depositata (entro i termini) e il termine utile per proporre ricorso in Cassazione è stato calcolato nella scadenza individuata (ultimo giorno utile il 2 ottobre 2021, cadente di sabato e quindi utile); il ricorso è stato depositato il 4 ottobre 2021 oltre il termine dei 45 giorni previsti ex art. 585, comma 1, lett. c), con riferimento all'art. 544, comma 3 c.p.p.. Perciò la Corte non ha esaminato nel merito la questione della nullità delle notificazioni ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616, co.1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di evasione, applicata per la condanna dell'imputato.

  • art. 2, comma 2, n. 2 cod. pen.

    Disposizione sulla recidiva infraquinquennale, richiamata per aggravare la pena inflitta.

  • Legge n. 199/2010

    Normativa sul regime di esecuzione della pena presso il domicilio; in base a tale legge l'imputato risultava sottoposto a esecuzione domiciliare.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di notificare al difensore in determinate ipotesi; il ricorrente contestava l'uso di questa forma senza che fossero adempiuti i presupposti (invito a eleggere domicilio all'imputato residente all'estero).

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Richiamato nel complesso delle norme sulla notificazione all'estero e sulle modalità di esecuzione; evocato nella doglianza di nullità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola la nullità assoluta di taluni atti di procedimento; il ricorrente invocava questa disposizione a fondamento della nullità della notifica.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle notificazioni all'estero e alle relative formalità; richiamata nella catena di violazioni denunciate.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di norme processuali a pena di nullità); è il titolo con cui il ricorrente aveva impugnato.

  • art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Precisa il termine per proporre il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo ai sensi di questa norma.

  • art. 544, comma 3 cod. proc. pen.

    Utilizzata in riferimento alla decorrenza e al calcolo del termine per impugnare avverso la sentenza depositata; serviva a determinare l'ultimo giorno utile per proporre ricorso.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la somma di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso in Cassazione verificare con attenzione la decorrenza del termine: per i ricorsi avverso sentenza la scadenza va calcolata secondo le norme richiamate (in questo caso la Corte ha ritenuto irrimediabilmente decorso il termine dei 45 giorni).
  • Se il ricorrente risiede all'estero, contestare la validità delle notifiche richiede la prova che non sia stato inviato l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia nei termini previsti; la notifica al difensore ex art. 161, co.4 c.p.p. è valida solo se sussistono i relativi presupposti.
  • La Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per motivi formali (intempestività) senza esaminare il merito delle doglianze: le doglianze anche gravi sulla validità delle notifiche devono essere tempestivamente esercitate per essere valutate.
  • Conservare e documentare tutte le comunicazioni e le notifiche (ricevute, raccomandate, date di deposito) perché sono decisive per il calcolo dei termini e per provare l'eventuale difetto di invito ad eleggere domicilio.
  • Nel lamentare nullità di notifica all'estero, verificare le diverse norme che regolano le modalità (artt. 161, 169, 179, 601 c.p.p.) e preparare la prova sull'effettivo indirizzo dell'imputato e sull'assenza dell'invito a eleggere domicilio.

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